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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35664/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Orsetti ha chiesto la declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Napoli del 09/06/2000 e la restituzione in termini per proporre appello. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del dies a quo ai sensi dell'art. 175 c.p.p., sostenendo che il termine di decadenza dovesse partire dalla conoscenza dell'estratto contumaciale (irritualmente notificato) o, comunque, dall'accesso agli atti dopo l'ordine di sgombero del 28/05/2024, e non dall'ordine di demolizione notificato nel 2016. Ha inoltre allegato che al momento della notifica dell'estratto contumaciale non era più residente all'indirizzo indicato e che il soggetto che aveva ritirato l'atto (il fratello) non era effettivamente convivente, deducendo quindi la mancata effettiva conoscenza del provvedimento e criticando la mancata valutazione probatoria del giudice

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio dichiarato, consegnata a soggetto capace e indicato come convivente nella relata, e ha respinto le allegazioni sulla irrregularità e sulla mancata effettiva conoscenza, osservando che non sono state fornite ragioni oggettive e verificabili per dimostrare l'ignoranza del provvedimento. Inoltre la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse già avuto conoscenza dell'ordine di demolizione nel 2016, sicché il dies a quo per la presentazione dell'istanza è da individuarsi nella data di notificazione dell'ordine di demolizione; l'istanza è dunque tardiva. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che consente la declaratoria di non esecutività di una sentenza per vizi di notifica o di processo; la Corte ha valutato la richiesta e ne ha escluso i presupposti perché ha ritenuto regolare la notifica

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola i termini per la proposizione dei mezzi di impugnazione in relazione alla conoscenza del provvedimento. La Corte ha precisato che per "effettiva conoscenza" rileva la conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento (e non del suo contenuto) e che il dies a quo può coincidere con la notificazione dell'ordine di demolizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di rifondere le spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per motivare la misura equitativa del contributo in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo comunque assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La notifica eseguita presso il domicilio dichiarato e consegnata a un soggetto indicato come convivente è considerata regolare, anche se la convivenza potrebbe essere temporanea o il convivente abbia diversa residenza anagrafica, salvo prova certa del mutamento di domicilio comunicato prima della notifica
  • Per le istanze di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) la "effettiva conoscenza" si intende come conoscenza degli estremi identificativi del provvedimento; non è necessario aver conosciuto il contenuto motivazionale per far decorrere il termine
  • Il dies a quo per la proposizione della richiesta può essere individuato nella data di notificazione di atti successivi (es. ordine di demolizione) che rendono conoscibile l'esistenza del titolo; conoscenze pregresse dell'ordine di demolizione fanno decorrere il termine già da tale momento
  • L'onere di provare l'ignoranza effettiva di un provvedimento grava su chi lo deduce: occorrono elementi concreti, obiettivi e verificabili che dimostrino la mancata conoscenza. Allegazioni generiche o non documentate sulla non convivenza o su presunte irregolarità non sono sufficienti
  • Le richieste tardive o infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e, ove previsto, contributi alla Cassa delle Ammende; la Corte può applicare misure equitative se non ravvisa colpa grave nella condotta del ricorrente

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