Cassazione Civile, Ordinanza n. 24400/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Roma il 30 novembre 2018, con cui venivano liquidati i compensi spettanti a un avvocato per l'assistenza prestata a un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di protezione internazionale. Il Pubblico Ministero proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che mancava la prova della data di conoscenza del decreto e che non poteva quindi affermarsi la tardività; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata valorizzata l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui il decreto non era stato comunicato né telematicamente né cartaceamente, con conseguente tempestività dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. Ha però corretto la motivazione del Tribunale: non era decisivo il tema della effettiva conoscenza del decreto, perché l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato, in assenza di comunicazione di cancelleria, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Nel caso concreto, il decreto era stato emesso il 30 novembre 2018 e l'opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, dunque oltre il termine semestrale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da parte pubblica.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta alle regole sull'impugnazione previste dall'ordinamento, e in particolare al termine lungo quando manchi la comunicazione del provvedimento.
Il termine lungo di impugnazione ha portata generale e si applica ai provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo, compreso il decreto di liquidazione opposto nel caso di specie in assenza di comunicazione di cancelleria.
La censura che invocava l'omessa comunicazione non ha inciso sul decisum, poiché la tardività è stata comunque affermata sulla base dell'operatività del termine lungo.
L'onere di provare la tempestività dell'opposizione gravava sull'opponente, ma la questione è risultata assorbita dalla diversa e decisiva regola del termine lungo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può confermare il dispositivo correggendo o integrando la motivazione con argomentazione diversa e assorbente rispetto a quella del giudice di merito.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio era introdotto dalla parte pubblica.
Massime di principio
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. si applica in via generale a tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo, salvo disciplina speciale incompatibile.
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se il provvedimento non è comunicato dalla cancelleria, resta soggetta al termine lungo di impugnazione e non alla sola verifica della conoscenza effettiva del decreto.
- Quando il ricorso è infondato per una ragione giuridica diversa e assorbente da quella posta dal giudice di merito, la Corte può rigettarlo correggendo la motivazione del provvedimento impugnato ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.
- L'eccezione relativa alla mancata comunicazione del provvedimento non è decisiva se, in ogni caso, l'impugnazione è stata proposta oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
- In tema di spese e contributo unificato, il ricorso proposto da un organo pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni processuali può non dare luogo al raddoppio del contributo unificato e, se le controparti non svolgono difese, può non essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
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