Cassazione Civile, Ordinanza n. 20749/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un'indennità ex art. 46 della legge sulle espropriazioni per il deprezzamento di un immobile di proprietà privata asseritamente causato dalla costruzione di un viadotto/asse viario. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello, all'esito di c.t.u., aveva nuovamente riconosciuto l'indennità, ritenendo che l'immobile fosse preesistente all'opera pubblica, che l'opera avesse compresso in modo apprezzabile il contenuto del diritto dominicale e che le immissioni sonore superassero la normale tollerabilità. La società ricorrente deduceva, con un unico motivo complesso, violazione degli artt. 113 e 384 c.p.c., degli artt. 7-8-12 l. 47/1985 e delle norme corrispondenti del d.P.R. 380/2001, lamentando che il giudice di rinvio non avesse verificato in modo autonomo la regolarità urbanistica del fabbricato, limitandosi a considerare concessione edilizia e accatastamento. Inoltre censurava la ritenuta superabilità della normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., assumendo che non fosse stata valutata la rumorosità di fondo dei luoghi né la possibilità tecnica di mitigazione delle emissioni. Infine contestava la quantificazione del deprezzamento nella misura del 55% per difetto di motivazione e per l'asserita soggettività dei criteri adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo profilo, rilevando che il giudice di rinvio non aveva compiuto l'accertamento imposto dalla precedente sentenza rescindente sulla effettiva regolarità edilizia del fabbricato: non basta infatti la sola esistenza di una licenza edilizia o l'accatastamento, occorrendo verificare la conformità sostanziale della costruzione al titolo e al progetto depositato. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri profili di censura, osservando che la valutazione del superamento della normale tollerabilità delle immissioni, se motivata sulla base della c.t.u., è un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità; è rimasta assorbita la censura sulla quantificazione percentuale del deprezzamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul punto decisivo della regolarità urbanistica del bene e per le consequenziali determinazioni.
Norme richiamate
art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359
indennità di asservimento
l'indennità presuppone una lesione apprezzabile del diritto dominicale causata da un'opera pubblica lecita e, nel giudizio di rinvio, va accertata anche la pregiudiziale regolarità urbanistica del bene asseritamente danneggiato.
la verifica del superamento della normale tollerabilità delle immissioni è un accertamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e da c.t.u.
richiamato come norma violata nel dedotto errore di diritto e di motivazione del giudice di rinvio.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione rescindente e compiere gli accertamenti richiesti.
nel caso concreto si applica il termine annuale di impugnazione, trattandosi di giudizio introdotto prima della modifica del 2009.
richiamato ai fini del computo dei termini e del periodo di sospensione feriale applicabile.
nullità della notificazione sanata dalla costituzione della controparte
la notificazione effettuata presso l'abitazione anziché presso lo studio del difensore integra nullità, non inesistenza, e la nullità è sanata dalla costituzione del destinatario.
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della verifica della regolarità urbanistica del fabbricato.
artt. 31-32-34 d.P.R. 380/2001
richiamati come disciplina urbanistico-edilizia sostitutiva/collegata a quella invocata dalla ricorrente.
artt. 12 e 13 l. 2892/1885
richiamati nel precedente giudizio per il criterio riduttivo di calcolo dell'indennità.
richiamata come base della concessione dell'opera pubblica al consorzio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari dalla sentenza rescindente; l'omissione di un accertamento espressamente richiesto integra violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Ai fini del riconoscimento dell'indennità per asservimento o pregiudizio da opera pubblica, non è sufficiente la sola dimostrazione del deprezzamento commerciale del bene: occorre verificare la sussistenza dei presupposti legali dell'indennizzo, inclusa la regolarità urbanistica-edilizia del fabbricato danneggiato.
- La regolarità edilizia di un immobile non può desumersi automaticamente dalla mera esistenza di un titolo concessorio o dall'accatastamento; è necessario accertare la conformità sostanziale dell'opera al titolo edilizio e al progetto depositato.
- La valutazione circa il superamento della normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., quando sia adeguatamente motivata sulla base delle risultanze tecniche, appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera diversa lettura delle prove.
- La censura sulla quantificazione del danno o del deprezzamento resta assorbita quando venga accolto il motivo che investe un presupposto preliminare e decisivo della debenza stessa dell'indennità.
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