Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore. In primo grado e in appello il lavoratore sosteneva che il rapporto dovesse essere imputato non solo al datore formale, ma a un unico centro di imputazione costituito da tre soggetti tra loro collegati (un'associazione e due società), deducendo l'esistenza di un gruppo economico con un unico programma organizzativo e produttivo, un unico centro decisionale, uso promiscuo di mezzi e personale e interferenza nella gestione del rapporto. La Corte d'appello aveva invece escluso la prova dei requisiti dell'unicità del centro di imputazione, rilevando la mera sussistenza di un collegamento economico-funzionale e non la convergenza delle attività verso un comune scopo imprenditoriale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di norme di diritto e falsa applicazione degli artt. 2082, 2086, 2094 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della disciplina giurisprudenziale sull'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la sostanziale identità di oggetto e scopo delle tre entità e non avesse riconosciuto la concreta ingerenza della capogruppo nella gestione del rapporto, anche sotto il profilo dell'interposizione di persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sull'esistenza dell'unico centro di imputazione del rapporto e sulla responsabilità della capogruppo. Ha affermato che l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello era negativo, congruamente motivato e conforme ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero collegamento economico-funzionale tra imprese del medesimo gruppo non basta, occorrendo la prova di requisiti specifici quali unicità organizzativa e produttiva, integrazione delle attività, unico soggetto direttivo e utilizzazione indifferenziata e contemporanea della prestazione lavorativa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del fatto e degli accertamenti di merito compiuti dalla corte territoriale.
artt. 2082 c.c., 2086 c.c., 2094 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'unico centro di imputazione del rapporto, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto perché manca la prova dei requisiti fattuali richiesti.
Sono invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'interpretazione unitaria di oggetto e scopo delle imprese, ma la Corte non ravvisa un errore di diritto nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il collegamento economico-funzionale tra imprese appartenenti al medesimo gruppo non è sufficiente, da solo, a imputare il rapporto di lavoro a un unico centro: occorre la prova di una vera integrazione organizzativa e produttiva che mostri il frazionamento fittizio o fraudolento di un'unica attività.
- L'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro richiede la compresenza di requisiti fattuali specifici: unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione tra le attività, coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo, e utilizzazione indifferenziata e contemporanea della prestazione lavorativa.
- Quando la corte di merito accerta in modo congruo e negativo l'assenza di tali requisiti, la Cassazione non può essere sollecitata a rivalutare prove e fatti mediante una formale deduzione di violazione di legge, specie in presenza di doppia conforme.
- La deduzione di ingerenza della capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro, per assumere responsabilità diretta o interposizione, richiede allegazioni e prove specifiche; in difetto, il motivo che pretende una diversa lettura degli atti è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34528/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34551/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34553/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34555/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34557/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →