Cassazione Penale, Sentenza n. 5756/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che confermava la condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e varie cessioni di droga (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava: errata o incerta identificazione quale interlocutore delle intercettazioni (utenze non intestate, mancanza di perizia fonografica); travisamento della prova circa la partecipazione stabile al sodalizio (contatti sporadici con il capo Obi, insufficiente riscontro esterno); interpretazione illegittima di linguaggio "criptico/ellittico" nelle captazioni per ravvisare cessioni di stupefacenti; mancata valutazione di alcune doglianze di merito da parte della Corte d'appello (es. mancata frequentazione della lavanderia ritenuta centro operativo); vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato associativo e sulla negazione delle circostanze attenuanti (tra cui l'allegata latitanza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure prevalentemente aspecifiche, richiamando il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo grado e di appello) e la sua limitata sindacabilità in punto di valutazione probatoria. Ha confermato che l'identificazione era supportata da elementi di fatto (es. possesso di telefono con la stessa scheda TIM usata nelle captazioni al momento dell'arresto) e che l'interpretazione delle intercettazioni, compreso il linguaggio criptico, è questione di fatto rimessa ai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti e delle modalità di spaccio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
La Corte ha ritenuto provata la partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico sulla base delle intercettazioni, dei ruoli emersi (subordinazione al capo, funzioni di mediazione/agenzia) e di elementi materiali, valutazione rimessa al giudice di merito
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
illecito connesso alla cessione di sostanze stupefacenti
I singoli reati-fine di cessione sono stati ritenuti provati dalle conversazioni intercettate e dal loro contenuto contestualizzato; la Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione fattuale delle captazioni
motivazione della sentenza
La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse congrua e non manifestamente illogica; le critiche generiche del ricorrente non superano il sindacato di legittimità
circostanze attenuanti generiche
La Corte di merito ha negato le attenuanti ritenendo ostativi i precedenti e le concrete modalità del reato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione idonea a sorreggere il diniego
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti del ricorso in cassazione
Richiamata la necessità di rispettare i limiti di impugnazione e le censure specifiche; molte doglianze sono state ritenute aspecifiche/non pertinenti ai limiti di cui all'art. 173 disp. att.
criteri per l'attribuzione delle circostanze
La Corte d'appello ha valutato i precedenti e le modalità del fatto come legittimi parametri negativi ai fini delle attenuanti generiche
condanna alle spese per il ricorso
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (convertito L. 18 dicembre 2020, n. 176)
trattazione scritta del procedimento (termine per richiesta di discussione orale)
Disposta la trattazione scritta del procedimento; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e non è stata richiesta discussione orale
Massime di principio
- La valutazione dell'identità della persona nelle intercettazioni (utenze non intestate, soprannomi) può essere adeguatamente sorretta da elementi fattuali accessori (possesso di SIM, modalità di comunicazione, contatti con capi) e non richiede sempre una perizia fonografica, salvo che manchino del tutto elementi di riscontro
- L'interpretazione di linguaggio criptico o codificato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito: se la spiegazione è logica e coerente con le massime di esperienza, la Cassazione non interviene
- Nelle ipotesi di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello che si richiamano), le motivazioni possono essere lette congiuntamente formando un unico corpo motivazionale robusto contro censure generiche
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata; rilievi aspecifici o meri appelli al merito sono inammissibili
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondata su precedenti penali e sulle concrete modalità del reato (es. organizzazione, ruolo, modalità di spaccio)
- La mancata concessione di attenuanti o la valutazione negativa di comportamenti (es. presunta latitanza) richiede motivazione concreta: se la Corte di merito indica elementi ostativi, il sindacato di legittimità è limitato
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