Cassazione Civile, Ordinanza n. 13389/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce tra proprietari di fondi contigui: gli attori chiedevano l’accertamento del confine, la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passo sul loro terreno, la cessazione delle turbative e il risarcimento dei danni; i convenuti eccepivano l’usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale aveva respinto le domande principali e accolto la riconvenzionale, accertando l’usucapione della servitù. La Corte d’appello, invece, ha riformato parzialmente, negando l’usucapione e ordinando il ripristino dei luoghi con risarcimento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul mancato accertamento del luogo dei lavori e della titolarità del terreno; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provato un danno dominicale sulla sola base della prospettazione avversaria; 3) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. delle caratteristiche dei luoghi, dell’apparenza della servitù e delle opere indicative del suo esercizio; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto pacifica la non apparenza della servitù e l’assenza di opere senza valutare le difese avversarie; 5) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione sulla irrilevanza della prova documentale offerta; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte esteso il rigetto dell’usucapione anche a una particella non compresa nelle conclusioni. La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha ritenuto fondato il terzo, e ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e il sesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d’appello sulla non usucapibilità della servitù fosse solo apparente e in parte contraddittoria perché non aveva compiutamente valutato gli elementi relativi all’apparenza della servitù e al tracciato effettivo del passaggio. Ha rigettato il primo motivo perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico e non singole questioni o risultanze istruttorie; ha rigettato il secondo perché la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per una nuova e completa valutazione sull’eventuale apparenza della servitù e sulla possibilità di acquisto per usucapione.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle singole questioni di merito.
Le violazioni di legge dedotte sui profili probatori non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito.
La censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione delle prove; la distribuzione dell’onere della prova non consente di sovvertire l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.
La valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole legali di valutazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente; l’omessa spiegazione sulla rilevanza di una prova può integrare vizio denunciabile solo se si traduce in motivazione apparente o incomprensibile.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devolutum; il motivo è tuttavia rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per la lettura della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare singole questioni, elementi istruttori o alternative ricostruzioni del fatto.
- La valutazione delle prove, incluse presunzioni, documenti e testimonianze, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti una vera anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante o intrinsecamente contraddittoria.
- In tema di servitù apparenti, il giudice di merito deve accertare in modo oggettivo e coerente l’esistenza di opere visibili e permanenti e il tracciato del passaggio, quando tali elementi siano decisivi per l’usucapione.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice un diverso apprezzamento delle prove.
- Se l’accoglimento di un motivo rende superflua la decisione sugli altri, questi restano assorbiti.
- rami
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