Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13389/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce tra proprietari di fondi contigui: gli attori chiedevano l’accertamento del confine, la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passo sul loro terreno, la cessazione delle turbative e il risarcimento dei danni; i convenuti eccepivano l’usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale aveva respinto le domande principali e accolto la riconvenzionale, accertando l’usucapione della servitù. La Corte d’appello, invece, ha riformato parzialmente, negando l’usucapione e ordinando il ripristino dei luoghi con risarcimento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul mancato accertamento del luogo dei lavori e della titolarità del terreno; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provato un danno dominicale sulla sola base della prospettazione avversaria; 3) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. delle caratteristiche dei luoghi, dell’apparenza della servitù e delle opere indicative del suo esercizio; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto pacifica la non apparenza della servitù e l’assenza di opere senza valutare le difese avversarie; 5) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione sulla irrilevanza della prova documentale offerta; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte esteso il rigetto dell’usucapione anche a una particella non compresa nelle conclusioni. La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha ritenuto fondato il terzo, e ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e il sesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d’appello sulla non usucapibilità della servitù fosse solo apparente e in parte contraddittoria perché non aveva compiutamente valutato gli elementi relativi all’apparenza della servitù e al tracciato effettivo del passaggio. Ha rigettato il primo motivo perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico e non singole questioni o risultanze istruttorie; ha rigettato il secondo perché la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per una nuova e completa valutazione sull’eventuale apparenza della servitù e sulla possibilità di acquisto per usucapione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle singole questioni di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le violazioni di legge dedotte sui profili probatori non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione delle prove; la distribuzione dell’onere della prova non consente di sovvertire l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole legali di valutazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente; l’omessa spiegazione sulla rilevanza di una prova può integrare vizio denunciabile solo se si traduce in motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devolutum; il motivo è tuttavia rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per la lettura della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare singole questioni, elementi istruttori o alternative ricostruzioni del fatto.
  • La valutazione delle prove, incluse presunzioni, documenti e testimonianze, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti una vera anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante o intrinsecamente contraddittoria.
  • In tema di servitù apparenti, il giudice di merito deve accertare in modo oggettivo e coerente l’esistenza di opere visibili e permanenti e il tracciato del passaggio, quando tali elementi siano decisivi per l’usucapione.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice un diverso apprezzamento delle prove.
  • Se l’accoglimento di un motivo rende superflua la decisione sugli altri, questi restano assorbiti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.