Cassazione Civile, Ordinanza n. 23026/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cacciatori)
La controversia
La controversia nasce da un’aggressione subita il 19 novembre 2005 da un gregge ovino in località Vallecupa di Piancastagnaio, che secondo l’attore sarebbe stata causata da cani impiegati in una battuta di caccia al cinghiale organizzata da due squadre di cacciatori. L’attore chiese il risarcimento dei danni per la morte di numerosi capi, l’abbattimento di altri animali feriti, aborti e riduzione della produzione di latte. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo non provati né il nesso causale tra l’attività dei convenuti e il danno, né l’identità e l’appartenenza dei cani aggressori, né la quantificazione certa del danno; la corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione furono proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2050, 2052, 2055 e 2697 c.c., sostenendo che tutti i partecipanti alla caccia in squadra dovessero considerarsi utilizzatori dei cani e quindi responsabili in solido, con conseguente inversione dell’onere della prova sul caso fortuito; 2) omesso esame/motivazione apparente, per non avere la corte considerato prove testimoniali e certificati sanitari ritenuti decisivi; 3) omessa pronuncia sulla responsabilità di uno specifico convenuto; 4) omessa pronuncia sulla quantificazione del danno. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova dell’identificazione dei cani aggressori e della loro riferibilità ai convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e assorbente: mancava la prova precisa dell’identità dei cani autori dell’aggressione e, prima ancora, della loro proprietà o detenzione in capo ai soggetti evocati in giudizio. Poiché il ricorso non aveva specificamente censurato tale nucleo decisorio, le doglianze sulla responsabilità ex artt. 2052 e 2055 c.c., sulla motivazione, sulla posizione del singolo convenuto e sulla quantificazione del danno risultavano inidonee a scalfire la decisione. La Corte ha inoltre ribadito che la mera partecipazione a una caccia in squadra non basta, di per sé, a qualificare tutti i partecipanti come utilizzatori dei cani, e che l’utilizzazione rilevante ex art. 2052 c.c. richiede un effettivo potere di governo e controllo sull’animale. Seguono condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Non ricorrevano i presupposti di una attività pericolosa causalmente riferibile ai convenuti; la censura era comunque irrilevante rispetto al difetto di prova sull’imputabilità del fatto agli animali dei convenuti.
La responsabilità per danni cagionati da animali presuppone una relazione qualificata di proprietà o di uso dell’animale in capo al soggetto chiamato a rispondere; la mera partecipazione a una caccia in squadra non basta a integrare la qualità di utilizzatore, che richiede effettivo potere di governo e controllo.
La solidarietà passiva opera solo se il danno è eziologicamente riconducibile all’azione del gruppo inteso come entità indistinta; se il danno è provocato da uno o più animali determinati, risponde il relativo proprietario o utilizzatore esclusivo.
L’onere di provare il nesso causale tra animale ed evento lesivo e la relazione qualificata con il soggetto convenuto grava sul danneggiato, salvo il caso del gruppo indistinto secondo i presupposti indicati dalla Corte.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di rigetto per difetto del fatto costitutivo è logicamente incompatibile con la pretesa e assorbe le ulteriori questioni, incluse quelle relative a singoli convenuti e alla quantificazione del danno.
In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; il vizio di omesso esame richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito, altrimenti la censura difetta di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da animali, l’attore deve provare sia il nesso eziologico tra l’animale e il danno sia la riferibilità dell’animale al convenuto, salvo che il fatto sia imputabile a un gruppo indistinto di animali; solo in quest’ultimo caso può operare la presunzione di responsabilità estesa ai diversi proprietari o utilizzatori.
- La qualità di "utilizzatore" ai fini dell’art. 2052 c.c. non si identifica con il mero vantaggio tratto dall’attività altrui o con la partecipazione a un’attività comune, ma richiede un effettivo potere di governo e controllo sull’animale.
- La solidarietà ex art. 2055 c.c. nei danni provocati da più animali presuppone che il danno sia riconducibile all’azione del gruppo come entità indistinta; se il danneggiato non identifica gli animali autori del fatto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- In cassazione è inammissibile il ricorso che non attacca tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la decisione impugnata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto della domanda per difetto del fatto costitutivo rende logicamente assorbite le questioni ulteriori, come la responsabilità di singoli convenuti o la liquidazione del danno.
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