Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Due ex lavoratori pensionati avevano agito per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto e la conseguente riliquidazione della pensione. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provata l'esposizione qualificata per entrambi. In appello, l'INPS aveva dedotto: l'eccezione di prescrizione; per uno dei due, il divieto di cumulo tra il beneficio amianto e un precedente prepensionamento; infine, questioni sulle spese di lite e di consulenza tecnica. La corte territoriale aveva però rigettato la domanda del primo ricorrente perché già titolare di prepensionamento e quindi non legittimato a cumulare quel beneficio con la rivalutazione contributiva amianto; aveva respinto l'eccezione di prescrizione per il secondo e aveva confermato, con diversa regolazione, spese e CTU. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. e del principio devolutivo dell'appello, perché la corte avrebbe rilevato d'ufficio l'incumulabilità dei benefici; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello dell'INPS sulla prescrizione; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la parziale compensazione delle spese e la ripartizione delle spese di CTU nei confronti del secondo ricorrente, che sosteneva di essere risultato totalmente vittorioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il tema dell'incumulabilità tra prepensionamento e beneficio amianto non costituiva una vera eccezione in senso stretto, ma una questione giuridica incidente sul meccanismo di rivalutazione contributiva, già desumibile dalla documentazione tempestivamente prodotta in primo grado; ha richiamato la giurisprudenza che esclude la cumulabilità quando il lavoratore abbia già fruito del prepensionamento. Ha respinto il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato e respinto l'eccezione di prescrizione con riguardo al secondo ricorrente, mentre rispetto al primo la questione era superata dal rigetto della domanda per difetto del presupposto sostanziale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la censura sulla compensazione delle spese di CTU era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza, che aveva giustificato la ripartizione al 50% in ragione dell'assenza di dati documentali sull'esposizione qualificata e della non spettanza all'INPS dell'accertamento del livello di esposizione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
prevede la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, in base alla quale i lavoratori esposti possono ottenere la maggiorazione dell'anzianità contributiva.
art. 47, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003
stabilisce l'opzione tra i benefici previdenziali già fruiti che comportano anticipazione del pensionamento o aumento dell'anzianità contributiva e i benefici amianto; se il soggetto ha già usufruito dei primi, non può cumulare anche i secondi.
art. 8, D.L. n. 299/1994 convertito in L. n. 451/1994
disciplina il prepensionamento anticipato richiamato come beneficio già fruito da uno dei ricorrenti.
art. 10, comma 5, D.L. n. 299/1994 convertito in L. n. 451/1994
le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate nei termini previsti.
art. 329 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la preclusione a sollevare in appello la questione dell'incumulabilità.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la questione non devoluta o non riproposta non poteva essere esaminata.
art. 2935 c.c.
richiamato per censurare il trattamento della prescrizione, in relazione al momento di decorrenza dell'azione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione.
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di consulenza tecnica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto dell'impugnazione, comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il divieto di cumulo tra un beneficio prepensionamento già fruito e la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto impedisce al lavoratore di ottenere successivamente anche il beneficio amianto, poiché i due istituti non sono cumulabili quando il primo abbia già prodotto l'anticipazione del trattamento pensionistico.
- La questione dell'incumulabilità dei benefici previdenziali non integra necessariamente un'eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni dell'appello, ma può costituire una difesa o una questione giuridica rilevabile sulla base di documenti tempestivamente acquisiti.
- Quando la sentenza di merito affronta espressamente una questione, la censura di omessa pronuncia o di mancato esame è infondata se la motivazione dimostra che il tema è stato effettivamente deciso.
- La censura in cassazione sulle spese di lite o di CTU richiede specificità e confronto puntuale con la motivazione adottata dal giudice di merito; una doglianza meramente assertiva sulla "immotivata" compensazione è inammissibile se la sentenza espone ragioni non meramente apparenti.
- Ai fini della valutazione del beneficio amianto, il giudice può tener conto della mancanza di documentazione specifica sull'esposizione qualificata e della natura delle mansioni svolte, senza che ciò imponga necessariamente a INPS l'onere di accertare ex ante il livello di esposizione nell'ambiente di lavoro.
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