Cassazione Penale, Sentenza n. 694/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la conferma della condanna per furto di circa quindici quintali di legname da piante di eucalipto, articolando sei censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria (sostenendo che gli operanti non avessero assistito al taglio/trasporto e che il depezzamento rendesse impossibile la comparazione dei reperti); 2-3) erronea qualificazione delle aggravanti (contestando l'applicabilità della aggravante per destinazione a pubblica utilità e della violenza sulle cose); 4) improcedibilità per difetto di querela rispetto alle aggravanti; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il presunto valore irrisorio del legname; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto le doglianze meramente reiterative e dirette a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre giudicato insufficiente la contestazione della identificazione del legname. Sui motivi relativi alle aggravanti ha ritenuto le censure inedite e manifestamente infondate: la sottrazione di piante di bosco demaniale integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. per la lesione della pubblica utilità; l'abbattimento/recisione delle piante integra la violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa perché il reato eccede i limiti edittali e il danno è apprezzabile in termini di offesa a beni suprapersonali (ambiente, pubblica utilità dei boschi). Conseguentemente la condanna è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 2 e n. 7)
La sottrazione di piante appartenenti a bosco demaniale integra l'aggravante per destinazione a pubblica utilità (n.7); la recisione/abbattimento di piante in buono stato di vegetazione configura la violenza sulle cose (n.2) perché altera la destinazione materiale e giuridica del bene
La causa di non punibilità per il valore irrisorio non è applicabile quando la fattispecie eccede i limiti edittali e quando la sottrazione coinvolge beni che arrecano danno alla collettività (danno ambientale/pubblica utilità)
L'attenuante contestata (scriminante della particolare tenuità o altra attenuante) è stata ritenuta non riconoscibile alla luce della consistenza del fatto e della lesione di beni superindividuali
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di deduzione dei motivi nella impugnazione (richiamato per indicare i limiti delle doglianze formulate)
Richiamato nella motivazione per delineare la portata delle questioni devolute alla Corte di cassazione (alcune questioni di diritto sono decidibili ex novo, ma non quelle che richiedono accertamenti di fatto)
Norma invocata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso
Richiamati per ricostruire la destinazione pubblicistica e la funzione di pubblica utilità delle foreste demaniali, giustificando l'applicazione dell'aggravante per lesione della pubblica utilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- La sottrazione di piante appartenenti al demanio forestale integra l'aggravante per destinazione a pubblica utilità (art. 625 n.7 c.p.) quando il bene svolge una funzione collettiva (tutela ambientale, idro-geologica, fruibilità pubblica)
- L'abbattimento o la recisione di piante in buono stato configura violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) se il taglio rende la pianta inidonea alla destinazione originaria
- La causa di non punibilità per valore irrisorio (art. 131-bis) non è applicabile se il danno eccede i limiti edittali o se l'offesa colpisce beni di natura collettiva/ambientale
- Questioni non proposte in appello sono in genere inammissibili in cassazione quando richiedono accertamenti di fatto; le censure nuove devono mostrare effettiva rilevanza giuridica astratta per essere esaminate
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