Cassazione Civile, Ordinanza n. 01431/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla successione di una donna ultra-novantenne, progressivamente divenuta non vedente, che aveva lasciato un testamento olografo del 1 febbraio 1999 con cui attribuiva alla nipote metà della casa e dell'orto di sua proprietà. Un figlio della de cuius ha agito per far accertare la nullità del testamento per difetto di autografia, sostenendo che la scrittura non fosse integralmente proveniente dalla testatrice e che vi fosse stato l'intervento di terzi, anche nella formazione di singole parti del testo; in subordine ha chiesto l'annullamento per incapacità di intendere e di volere e, in ulteriore subordine, la riduzione per lesione di legittima. Dopo che in primo grado la domanda di nullità era stata dichiarata inammissibile per difetto di querela di falso, e dopo la proposizione della querela nel corso dell'appello, il giudice di merito ha respinto nel merito la contestazione di falsità/autografia, ritenendo provata l'autografia del testamento e inidonee le circostanze dedotte a fondare la nullità. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 602 c.c. per avere la Corte territoriale minimizzato l'eventuale intervento di terzi nel prolungamento del tratto grafico del numero "1" della data; 2) violazione dell'art. 602 c.c. per avere escluso che l'aiuto di un terzo nel posizionare la mano della testatrice non vedente all'inizio dei righi compromettesse l'autografia; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di restituzione della somma pagata per spese di lite in forza della precedente condanna. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale censurando la compensazione delle spese del doppio grado, assumendo che rispetto al primo grado vi fosse soccombenza totale dell'attore e quindi non vi fosse spazio per la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibile il primo motivo perché costruito su una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata dai giudici di merito, infondato il secondo motivo perché il mero ausilio nel posizionamento della mano di una persona non vedente non integra di per sé difetto di autografia del testamento olografo, e infondato il terzo motivo perché la domanda di restituzione era stata implicitamente rigettata con il rigetto della domanda di nullità/falsità su cui essa si fondava. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, rilevando che su quel punto vi era soccombenza totale del ricorrente principale e che la Corte d'appello non poteva compensare quelle spese in assenza di specifico motivo di impugnazione; ha invece confermato la compensazione delle spese del secondo grado in ragione del mutamento giurisprudenziale sugli strumenti processuali per contestare l'autografia del testamento olografo. La decisione è stata quindi cassata solo per le spese del primo grado, con compensazione parziale delle spese di legittimità e condanna del ricorrente principale al pagamento dei residui due terzi.
Norme richiamate
Il testamento olografo richiede autografia del testo e della sottoscrizione; tuttavia un mero ausilio esterno nella redazione, che non si traduca in coartazione o direzione della mano del testatore, non basta a escludere l'autografia.
La nullità del testamento olografo per difetto di autografia presuppone che la scrittura non sia proveniente dal testatore; non è integrata dal solo aiuto materiale nel posizionamento della mano.
Richiamato come base della domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima.
Richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima.
La Corte d'appello aveva sospeso il giudizio di appello in attesa dell'esito della querela di falso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre omessa pronuncia.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; nel caso concreto la domanda di restituzione è stata ritenuta implicitamente decisa col rigetto della domanda presupposta.
Le spese seguono la soccombenza; la soccombenza totale del primo grado impediva la compensazione disposta in appello su quel punto.
Nel testo ratione temporis, consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto il mutamento di giurisprudenza è stato ritenuto idoneo a giustificare la compensazione delle spese del secondo grado.
Richiamata per affermare la piena capacità di agire del non vedente, la possibilità di assistenza nei limiti voluti dall'interessato e le formalità particolari solo in casi specifici; la Corte ne trae argomento per escludere che l'ausilio prestato alla testatrice incida automaticamente sull'autografia.
L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamata in comparazione, per evidenziare le formalità del testamento pubblico dei soggetti con impedimenti sensoriali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La contestazione dell'autografia del testamento olografo deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire ai fatti accertati una ricostruzione meramente ipotetica o alternativa.
- Il difetto di autografia del testamento olografo non può essere desunto dal solo ausilio materiale prestato a un testatore non vedente, quando l'aiuto si limiti al posizionamento iniziale della mano o ad agevolare la regolarità materiale del testo senza coartare o dirigere il gesto scrittorio.
- Per integrare la nullità del testamento olografo non basta una mera sospettazione di intervento di terzi: occorre una prova concreta che la scrittura o la sottoscrizione non provengano dal testatore.
- Le questioni relative alla consapevolezza del contenuto dell'atto e alla libertà della volontà testamentaria attengono, di regola, alla capacità di intendere e di volere o ad altri vizi diversi dalla falsità materiale della scheda testamentaria.
- La domanda di restituzione fondata sull'accoglimento di una diversa domanda presupposta può essere rigettata implicitamente quando il giudice respinge la domanda principale da cui essa dipende.
- Le spese di lite vanno regolate in base alla soccombenza: se una parte è totalmente soccombente nel primo grado, la compensazione di tali spese non è giustificata in assenza di specifica censura o di presupposti legali.
- La compensazione delle spese del grado di impugnazione può essere giustificata da un oggettivo mutamento giurisprudenziale sugli strumenti processuali da utilizzare per la tutela invocata.
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