Cassazione Civile, Ordinanza n. 25664/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione risarcitoria proposta dalla procedura fallimentare contro una persona fisica ritenuta, dalla Corte d'appello, amministratore di fatto della società poi fallita. In appello era stata riformata la decisione di primo grado e la convenuta era stata condannata al risarcimento di oltre 2,4 milioni di euro per atti di mala gestio. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima la produzione di documenti nuovi in appello perché formati o acquisiti senza colpa solo dopo il primo grado, e aveva valorizzato elementi documentali, testimoniali, indiziari, indagini di polizia giudiziaria, intercettazioni e notizie di stampa per affermare che la ricorrente svolgeva il ruolo di amministratore di fatto, con una gestione caratterizzata da gravi omissioni e totale abbandono gestionale. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2392, 2639 e 2697 c.c. sul presupposto che non fosse configurabile in capo a lei la qualifica di amministratore, neppure di fatto; inoltre censurava la liquidazione del danno effettuata sulla base della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ritenendola erronea e non conforme alle norme richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso accertamento di fatto circa la qualità di amministratore di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello era ampia, specifica e sorretta da molteplici elementi convergenti, superando lo standard del minimo costituzionale. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata e dunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale aveva liquidato il danno secondo un criterio conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 9100 del 2015: la differenza tra passivo accertato e attivo liquidato può costituire parametro di liquidazione equitativa, purché sia allegato un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno e siano indicate le ragioni dell'impossibilità di accertare gli effetti dannosi specifici. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
primo motivo e secondo motivo di ricorso
la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione
manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento
richiamato unitamente agli artt. 2639 e 2697 c.c.
norma evocata per contestare la responsabilità dell'amministratore e, in particolare, la sussistenza della qualifica soggettiva di amministratore di fatto
richiamato unitamente agli artt. 2392 e 2697 c.c.
norma evocata per contestare l'estensione della responsabilità agli amministratori di fatto
richiamato unitamente agli artt. 2392 e 2639 c.c.
norma evocata sul riparto dell'onere della prova in relazione alla qualifica gestoria e alla responsabilità
richiamato nel secondo motivo
norma richiamata in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori
richiamato nel secondo motivo
norma richiamata in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
richiamato nel secondo motivo
norma richiamata in tema di azione dei creditori nel contesto fallimentare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13
serve a determinare l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e di diverso apprezzamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito.
- La qualifica di amministratore di fatto, se sorretta da una motivazione ampia e coerente e da molteplici elementi convergenti, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La liquidazione del danno da mala gestio societaria può essere effettuata in via equitativa assumendo come parametro la differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché sia allegato un inadempimento dell'amministratore astrattamente idoneo a produrre il danno e non sia possibile accertare specificamente i singoli effetti dannosi.
- Il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare non è di per sé illegittimo: è utilizzabile quando la condotta gestoria contestata sia connotata da generalizzate violazioni degli obblighi amministrativi e da un contesto di totale abbandono gestionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte e la parte non offre argomenti idonei a motivare un mutamento di giurisprudenza.
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