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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31077/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione relativo a un immobile pubblico e da una pretesa restitutoria della conduttrice, che chiedeva di ottenere la ripetizione di somme versate ritenute non dovute. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo निर्णisivo un accordo transattivo con cui erano stati quantificati gli importi dovuti in forza del contratto di locazione, reputando quindi infondata la domanda di restituzione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 161 c.p.c., dell'art. 2033 c.c., degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo: che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a una transazione che ella non avrebbe mai sottoscritto; che non vi fosse alcuna morosità effettiva; che fosse omessa una motivazione adeguata; che non fossero stati considerati l'eventuale residuo credito per canoni/oneri accessori e la relativa prescrizione; che inoltre non vi fosse prova di poteri rappresentativi del fratello a concludere l'accordo transattivo per suo conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha rilevato che il ricorso non conteneva un sintetico resoconto idoneo a consentire la completa comprensione del fatto sostanziale e del fatto processuale senza dover ricorrere ad altre fonti, mancando l'indicazione del petitum, dei termini della transazione, delle circostanze della sua conclusione, delle reciproche pretese delle parti nei vari gradi e delle ragioni poste a base delle decisioni di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda senza ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del relatore

    La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale sulla proposta del relatore, senza memoria delle parti.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato in relazione alla domanda di ripetizione di indebito, ma non scrutinato nel merito per il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato tra i vizi denunciati, ma non oggetto di esame di merito per l'inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di ammissibilità: deve offrire una rappresentazione sintetica ma completa della vicenda sostanziale e processuale.
  • È inammissibile il ricorso che non consenta alla Corte di comprendere, dal solo suo contenuto, il petitum, le ragioni delle domande ed eccezioni, lo svolgimento del giudizio di merito e la base argomentativa delle decisioni impugnate.
  • Quando il ricorso è carente del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte non procede all'esame dei motivi di merito, anche se formalmente articolati come violazioni di legge e vizi motivazionali.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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