Cassazione Penale, Sentenza n. 7476/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mirabile aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Messina del 19/01/2024 per i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. La Corte d'appello dichiarò l'appello inammissibile perché nell'atto di impugnazione non era stata allegata la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e perché l'integrazione contenente l'elezione di domicilio, depositata il 4/06/2024, sarebbe stata tardiva rispetto al termine di impugnazione. Il ricorrente denunciò (i) violazione e interpretazione restrittiva dell'art. 581, comma 1-ter, chiedendo un'interpretazione proporzionata che non precluda l'accesso alla giustizia; (ii) vizio di motivazione sulla non applicabilità analogica del comma 1-quater; (iii) applicazione della disciplina più favorevole risultante dall'abrogazione del comma 1-ter operata dalla legge 9/8/2024, n.114.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 24/10/2024), ha stabilito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e va interpretata nel senso che è sufficiente che l'appello contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto, l'atto integrativo depositato il 4/06/2024 conteneva l'elezione di domicilio e, essendo presentato immediatamente dopo l'appello tempestivo del 3/06/2024, consentiva l'immediata individuazione del domicilio; perciò l'impugnazione è stata considerata validamente proposta. L'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Messina per il giudizio di merito.
Norme richiamate
Indicano i delitti per i quali Mirabile era stato condannato in primo grado; non oggetto di interpretazione nella presente decisione di ammissibilità
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
norma poi abrogata dalla legge 9/8/2024, n.114
Va interpretata in senso sostanziale e non meramente formalistico: è sufficiente che l'appello contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Secondo la Corte non è applicabile analogicamente alla situazione dell'imputato presente nel giudizio di primo grado; non obbligava a un nuovo atto di elezione di domicilio successivo alla sentenza appellata
legge 9 agosto 2024, n.114, art.2, comma 1, lett. o)
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
L'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024; se l'appello è stato depositato anteriormente alla data di efficacia dell'abrogazione, continua ad applicarsi la disciplina previgente interpretata dalle Sezioni Unite
Ordinanza/decisione delle Sezioni Unite, 24/10/2024
Ha chiarito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che è sufficiente il richiamo specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per ritenere valida l'impugnazione
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (nella vigenza della norma) non richiede un'integrazione formale dell'atto di appello necessariamente presente nell'originario deposito: è sufficiente un richiamo espresso e individuabile nel fascicolo alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio che consenta l'immediata identificazione del luogo per la notificazione
- Un'integrazione depositata immediatamente dopo l'appello (se consente l'immediata e inequivoca individuazione del domicilio) può sanare la mancata indicazione nell'atto originario e non rende l'impugnazione tardiva
- L'abrogazione successiva di una norma processuale non si applica retroattivamente alle impugnazioni già proposte entro la data di efficacia stabilita; occorre verificare le decisioni di legittimità (Sezioni Unite) per il regime transitorio
- Non è corretto estendere per via analogica disposizioni richiamanti obblighi diversi (es. il comma 1-quater) quando la ratio e il testo della norma non lo prevedono; l'interpretazione deve preservare l'accesso effettivo alla giustizia e la proporzionalità delle sanzioni processuali
- In casi dubbi la documentazione integrativa tempestiva e la possibilità per la Corte di verificare il fascicolo processuale possono essere decisive per evitare l'inammissibilità per vizio formale
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