Cassazione Civile, Ordinanza n. 30419/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento sanzionatorio amministrativo per omessa esibizione della documentazione attestante il pagamento della RCA obbligatoria. Dopo la contestazione dell'illecito principale all'impresa proprietaria del veicolo e della successiva violazione al conducente per mancata esibizione del tagliando entro il termine richiesto, il destinatario della sanzione propose ricorso al Prefetto, che fu rigettato. Impugnata l'ordinanza prefettizia davanti al Giudice di pace, l'opposizione venne respinta; il successivo appello al Tribunale fu notificato alla Prefettura e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato. La Cassazione dichiarò poi inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Con il ricorso per revocazione il soccombente ha denunciato una serie di asseriti errori di fatto contenuti nell'ordinanza di Cassazione: omesso esame di un motivo relativo alla tempestività dell'ordinanza prefettizia; erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo sulla rinnovazione della notifica per carenza di interesse; erronea affermazione della tempestività dell'ordinanza prefettizia; mancata considerazione della prova della notifica del ricorso amministrativo alla Prefettura; errata interpretazione dell'art. 180, comma 8, CdS e delle circolari ministeriali; errata statuizione sulle spese accessorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto che nessuna delle doglianze integrasse un vero errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Le censure dedotte miravano, in realtà, a contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito già compiuti nella precedente ordinanza, oppure a denunciare un preteso errore del giudice di merito e non del giudice di legittimità. In particolare, l'eventuale vizio percettivo relativo alla prova della notifica del ricorso amministrativo avrebbe riguardato semmai il giudice d'appello e non la Cassazione; inoltre, la mancata menzione puntuale di un paragrafo del ricorso per cassazione non era decisiva, perché la decisione non sarebbe cambiata. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese per la mancata attività difensiva della Prefettura, ma con atto dovuto circa il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invocava per sostenere la necessità della rinnovazione della notifica dell'appello, ma la doglianza è stata ritenuta non idonea a integrare un errore revocatorio dell'ordinanza di Cassazione.
Richiamato tra le norme che si assumevano violate per la trattazione d'ufficio della tempestività dell'ordinanza prefettizia; la censura è stata giudicata non revocatoria perché attinente a questioni di merito o di diritto.
Richiamato con riferimento sia all'omessa pronuncia sia all'interpretazione dell'art. 180, comma 8, CdS e alle spese; la Corte ha escluso che le censure evidenziassero una svista materiale della precedente ordinanza.
Evocato per contestare l'accertamento dei fatti e della prova della notifica; la Corte ha ritenuto che si trattasse di critiche valutative, non di errore di fatto.
Evocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio, trattandosi di apprezzamento del materiale probatorio.
art. 180, comma 8, Codice della Strada
Il ricorrente ne contestava l'interpretazione e l'applicazione in relazione all'obbligo di esibizione del tagliando RCA; la Corte ha ritenuto la censura estranea al perimetro dell'errore di fatto revocatorio.
Richiamato nel ricorso per sostenere la prova della ricezione del ricorso amministrativo e la decorrenza del termine per l'ordinanza prefettizia; la relativa doglianza è stata ritenuta non decisiva ai fini revocatori.
art. 204 del Codice della Strada
Richiamato come termine entro cui l'ordinanza prefettizia avrebbe dovuto essere emessa, ma la Corte ha escluso che la questione potesse fondare la revocazione dell'ordinanza di Cassazione.
Individua il perimetro dell'errore di fatto revocatorio: falsa percezione della realtà o svista materiale, decisiva, risultante immediatamente dagli atti e non relativa a questioni controverse o a valutazioni giuridiche.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio, anche contro ordinanze della Corte di cassazione, richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale, immediatamente percepibile dagli atti, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non basta una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione giuridica della vicenda.
- Non è esperibile la revocazione quando la censura investe questioni di diritto, interpretazione normativa o apprezzamenti di merito già compiuti dal giudice, poiché tali vizi non integrano un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
- L'omessa o imprecisa menzione di una parte del motivo di ricorso non comporta revocazione se la questione era comunque compresa nell'impianto complessivo della decisione e, soprattutto, se l'asserito errore non sarebbe stato decisivo ai fini di un esito diverso.
- Il vizio percettivo attribuito al giudice di merito non può essere imputato al giudice di legittimità ai fini revocatori, se l'ordinanza di Cassazione si è limitata a una qualificazione giuridica della censura o a rilevare che la questione atteneva a un accertamento di merito.
- Le circolari amministrative, ove richiamate come supporto interpretativo, non possono di per sé trasformare in errore di fatto una doglianza che riguarda soltanto la corretta interpretazione della norma applicata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30369/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30372/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30373/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2023 del 02/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →