Cassazione Civile, Ordinanza n. 28399/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 in favore di un contribuente colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che la sopravvenienza dell'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, non avesse inciso sul diritto al rimborso nella misura del 90%. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, assumendo l'inammissibilità originaria del ricorso del contribuente per omessa indicazione delle somme ripetibili; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come novellato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel riconoscere il rimborso senza tener conto del limite delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo, non risultando dedotto nei gradi di merito, e comunque privo di autosufficienza per mancata trascrizione o allegazione dell'istanza di rimborso. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la modifica normativa del 2017 non incide sul titolo del rimborso, ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza e, in mancanza di disposizioni transitorie, opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Conseguentemente, è stata confermata la decisione che riconosceva il diritto del contribuente al rimborso IRPEF nella misura del 90%. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati per escludere l'ammissibilità in cassazione di una censura nuova e non autosufficiente relativa all'originaria istanza di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene invocato come vizio processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, respinto perché la norma sopravvenuta non è stata ritenuta erroneamente applicata dal giudice di merito.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È la norma base sul rimborso delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
La Corte afferma che la modifica introdotta limita i rimborsi alla capienza dello stanziamento, ma non incide sul titolo del diritto e opera solo nella fase esecutiva/di ottemperanza, con efficacia per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore.
È il rito camerale utilizzato per la definizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile se introduce per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito e non rilevabile d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta il contenuto di un atto di parte, il ricorrente deve trascriverlo o allegarlo in modo da consentire il controllo di fondatezza del motivo.
- Una norma sopravvenuta che limiti la capienza finanziaria dei rimborsi non elimina il titolo sostanziale del diritto già accertato, ma incide solo sulle modalità di esecuzione o di ottemperanza.
- In assenza di una disciplina transitoria espressa, una modifica normativa del procedimento di rimborso opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e non retroagisce sui giudizi già pendenti.
- Se il giudice di merito riconosce un diritto al rimborso previsto ex lege, la sopravvenienza di un limite allo stanziamento non giustifica il diniego del diritto, ma eventualmente solo la modulazione della fase satisfattiva.
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