Cassazione Penale, Sentenza n. 35699/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 9 giugno 2026, che aveva respinto l’appello cautelare contro il rigetto, pronunciato dal G.i.p. il 22 maggio 2026, della richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la custodia cautelare in carcere. La misura era stata applicata per gravi indizi del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. L’imputato era in custodia dal 5 novembre 2024 e, all’esito del rito abbreviato, il 18 maggio 2026 era stato condannato in primo grado a 11 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe sottovalutato il tempo trascorso, la fase avanzata del procedimento e la condanna di primo grado, elementi che, secondo la difesa, avrebbero fatto venir meno le esigenze cautelari. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trasferimento all’estero della persona offesa e al pericolo di reiterazione, sostenendo che non fosse stato spiegato perché l’assenza della vittima fosse irrilevante. Con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., violazione dell’art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p. e omessa motivazione sulla richiesta di arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale secondo cui il mero decorso del tempo, la fase avanzata del procedimento e la condanna di primo grado non costituivano elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare definito dalla precedente decisione, né a dimostrare un’affievolita pericolosità. Il trasferimento della persona offesa non eliminava il rischio di reiterazione, che può riguardare reati della stessa indole commessi anche contro vittime diverse. La motivazione sulla non idoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari implicava inoltre, in modo congruo, il rigetto della richiesta di controllo elettronico. Le esigenze cautelari sono state ritenute persistenti e la custodia in carcere ancora proporzionata e adeguata.
Norme richiamate
il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari.
La sostituzione o revoca della misura cautelare richiede elementi sopravvenuti idonei a incidere concretamente sulle esigenze cautelari già valutate; gli elementi dedotti nel caso non hanno modificato il quadro cautelare.
il solo decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente, di per sé solo, a far ritenere venute meno le esigenze cautelari che avevano portato all'applicazione della misura in atto.
Il decorso del tempo, considerato isolatamente, non determina il venir meno delle esigenze cautelari. La scelta e il mantenimento della misura devono essere valutati alla luce del quadro complessivo e della persistente adeguatezza e proporzionalità della misura.
Il Tribunale ha, quindi, coerentemente concluso che dovevano ritenersi persistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, ancora proporzionata e adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello in contestazione, tenuto anche conto delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La valutazione della persistente adeguatezza della custodia cautelare in carcere nel caso concreto è stata compiuta anche tenendo conto delle presunzioni previste dal comma 3.
il giudizio del giudice del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
Quando il giudice ritiene gli arresti domiciliari inidonei a contenere il pericolo di reiterazione, tale valutazione assorbente può implicare il rigetto della richiesta di controllo elettronico, senza una distinta motivazione specifica sul dispositivo.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta respingeva l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da Roberto Mantio avverso il provvedimento emesso il giorno 22 maggio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale
La norma individua il mezzo di impugnazione cautelare proposto contro il rigetto della richiesta di sostituzione della misura. La sentenza non sviluppa una distinta interpretazione dei suoi presupposti.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle risultanze di fatto: la Corte verifica l’esistenza e la tenuta logica della motivazione e che il giudice abbia spiegato le ragioni della decisione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
il giudice dell'appello cautelare ha dato rilievo alla gravità del reato oggetto della imputazione provvisoria (sequestro di persone a scopo di estorsione) ed alla condanna intervenuta in primo grado per tale reato.
La gravità del sequestro di persona a scopo di estorsione e la condanna di primo grado sono state considerate elementi rilevanti nella valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti dalla disposizione; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, la preclusione endoprocessuale riguarda le questioni esplicitamente o implicitamente decise e opera allo stato degli atti; può essere superata quando sopravvengano elementi nuovi che modifichino il quadro di riferimento, mentre la stessa questione già decisa non può essere riproposta soltanto con argomenti diversi.
- Il solo decorso del tempo o l’avanzamento del procedimento non sono sufficienti, di per sé, a far ritenere cessate le esigenze cautelari: occorre che gli elementi sopravvenuti incidano concretamente sul quadro cautelare e sulla valutazione della pericolosità.
- Il pericolo di reiterazione può sussistere anche se la persona offesa originaria si è allontanata, poiché può riferirsi alla commissione di reati della stessa indole ai danni di soggetti diversi.
- La valutazione motivata secondo cui gli arresti domiciliari sono inidonei a contenere il pericolo di reiterazione può costituire pronuncia implicita e sufficiente anche sull’inidoneità della misura domiciliare accompagnata dal controllo elettronico.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione rileva quando la motivazione manchi o sia manifestamente illogica; non consente alla Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.
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