Cassazione Civile, Ordinanza n. 31210/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di un capannone industriale destinato ad attività conserviera. Nel successivo arbitrato, il Collegio ha accolto in parte le domande della committente, condannando l'appaltatrice al pagamento di somme per interventi sulla pavimentazione interna e per errata contabilizzazione degli scavi. L'appaltatrice ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte d'appello, che ha dichiarato inammissibili sia l'impugnazione principale sia quella incidentale. In cassazione l'appaltatrice ha proposto sei motivi: 1) dedotta nullità del lodo per essere stato pronunciato fuori dalla convenzione arbitrale, sostenendo che la clausola compromissoria non comprendesse l'azione ex art. 1669 c.c. per gravi difetti dell'opera; 2) dedotta nullità del lodo per improcedibilità dell'arbitrato a causa del mancato versamento dell'acconto arbitrale nel termine fissato; 3) dedotta violazione del principio del contraddittorio per l'istruttoria svolta dagli arbitri, compreso l'uso di documenti, richieste di informazioni e consulenza tecnica; 4) dedotta omessa pronuncia della Corte d'appello sulla censura relativa al difetto di motivazione dei poteri istruttori degli arbitri; 5) dedotte ulteriori nullità della consulenza tecnica e del lodo per violazione del contraddittorio, omesso esame di documenti, errori tecnici e pretesa inversione dell'onere della prova; 6) conseguente censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, escludendo che la Corte territoriale avesse ampliato indebitamente la clausola compromissoria e ribadendo che la censura sulla violazione delle regole ermeneutiche era formulata in modo generico; ha accolto l'interpretazione della Corte d'appello sull'art. 816-septies c.p.c., affermando che lo svincolo dalla convenzione di arbitrato opera solo se nessuna parte versa l'anticipazione, mentre se una parte adempie e l'altra no deve essere consentito all'adempiente di versare anche per l'inadempiente; ha escluso la nullità per violazione del contraddittorio, osservando che la parte aveva potuto interloquire sull'istruttoria e che mancava la dimostrazione di una concreta lesione del diritto di difesa; ha ritenuto infondato il motivo sull'omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque affrontato la questione; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché diretto in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche; ha respinto anche il motivo sulle spese, meramente consequenziale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatrice, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni del lodo arbitrale. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola compromissoria, ha chiarito il funzionamento dell'art. 816-septies c.p.c. in tema di anticipazione delle spese arbitrali e ha escluso sia la violazione del contraddittorio sia l'omessa pronuncia denunciata. È stata inoltre ribadita l'inammissibilità di censure che, sotto la veste della violazione di legge o di nullità processuali, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito e della consulenza tecnica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L'azione per gravi difetti dell'opera è qualificata come azione di natura extracontrattuale, ma può rientrare nell'ampia formulazione della clausola compromissoria se questa abbraccia ogni controversia comunque connessa all'oggetto del contratto.
Richiamato ai fini dell'ampiezza della convenzione arbitrale e della dedotta nullità del lodo per asserita extrapetizione.
Richiamato a sostegno della tesi della parte ricorrente sulla portata della clausola compromissoria.
Lo svincolo dalla convenzione di arbitrato per mancata anticipazione delle spese opera solo se nessuna delle parti versa l'acconto nel termine fissato; se una parte adempie, essa può anticipare anche la quota dell'altra, con necessità di un secondo termine per esercitare tale facoltà.
In mancanza di accordo delle parti sulle regole processuali, gli arbitri possono regolare il procedimento, purché sia rispettato il principio del contraddittorio adattato al giudizio arbitrale.
L'istruzione probatoria arbitrale può comprendere anche richieste di informazioni alla pubblica amministrazione e altri mezzi istruttori previsti dalla norma.
n. 4; n. 5; n. 9; n. 11; n. 12
Le censure di nullità del lodo sono ammissibili solo nei limiti previsti dalla norma; non possono tradursi in una critica al merito o in una rivalutazione delle prove e della consulenza tecnica.
Le censure sulle spese seguono la sorte del ricorso principale e sono meramente consequenziali.
Il principio del contraddittorio richiede che le parti siano poste in condizione di conoscere e contrastare le attività istruttorie e le allegazioni avverse, anche nel procedimento arbitrale.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato quale parametro del principio del contraddittorio e del giusto processo nel procedimento arbitrale.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ordine di esibizione/documentazione, ma la Corte esclude la nullità in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
Richiamato in relazione alle richieste di informazioni; la Corte ne conferma la compatibilità con l'istruzione arbitrale tramite l'art. 816-ter c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle doglianze istruttorie, senza che la Corte ne riconosca violazione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- La clausola compromissoria formulata in termini ampi, riferita a controversie comunque connesse all'oggetto del contratto, può ricomprendere anche azioni di natura extracontrattuale collegate all'esecuzione dell'appalto, purché l'interpretazione resti ancorata al dato testuale della clausola e non a un'estensione analogica indebita.
- Nel ricorso per cassazione contro la decisione che ha interpretato una clausola contrattuale, la deduzione di violazione delle norme ermeneutiche è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- In tema di arbitrato, l'art. 816-septies c.p.c. va interpretato nel senso che la perdita del vincolo compromissorio per mancata anticipazione delle spese opera solo quando nessuna parte abbia versato l'acconto nel termine fissato; se una parte ha pagato la propria quota, deve essere messa in condizione di versare anche quella della controparte inadempiente.
- Il principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale non richiede la pedissequa applicazione del rito ordinario, ma impone che ciascuna parte abbia una reale possibilità di interloquire su documenti, prove e osservazioni avverse; la nullità del lodo sussiste solo se la violazione abbia causato una concreta menomazione del diritto di difesa.
- Le censure sul vizio del lodo che in realtà mirano a contestare la valutazione delle prove, l'operato del consulente tecnico o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, perché trasformano il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito.
- La denuncia di un vizio processuale è scrutinabile solo se il ricorrente spiega quale pregiudizio concreto al diritto di difesa ne sia derivato; non basta lamentare un'astratta irregolarità del procedimento.
- Le doglianze sulle spese di lite hanno natura conseguenziale e seguono l'esito delle censure principali.
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