Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: si censurava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al clan De Micco/De Martino (art. 416-bis c.p.), la presunta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e la legittimità delle esigenze cautelari. In particolare il ricorrente ha sostenuto: contraddittorietà dell'accusa rispetto a una precedente imputazione per appartenenza a clan antagonisti; genericità e mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; assenza di elementi idonei a collegarlo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti; insufficiente motivazione circa il pericolo di reiterazione e l'inefficacia di misure cautelari alternative alla detenzione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati in parte i motivi e, nel merito, ha confermato la correttezza della valutazione del giudice del riesame. Ha condiviso che non v'è contraddizione tra le imputazioni (l'assoluzione da accuse riferite all'altro clan ha eliminato quella contrapposizione fattuale), ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli indizi (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) e ha confermato la sussistenza dei gravi indizi per i reati associativi e per le condotte connesse (estorsioni, gestione di piazze di spaccio, controllo di case popolari). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la "doppia presunzione" prevista dall'art. 275 c.p.p. nei delitti di mafia e ha ritenuto non dimostrati segni di distacco tali da superare la presunzione; perciò la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e rimesse le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto
Configurazione della partecipazione ad associazione di stampo mafioso anche in assenza di prove di specifici atti esecutivi: valutazione basata sulla "affectio societatis" e su "facta concludentia" che indicano un inserimento stabile nel sodalizio
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: può coincidere o costituire articolazione di un'associazione mafiosa e presenta elementi specializzanti rispetto all'art. 416-bis per la natura dei reati-fine
Elenca i reati-fine (traffico di stupefacenti) rilevanti per la configurazione dell'associazione di cui all'art. 74
Disciplina il criterio del libero convincimento razionalmente motivato; in sede cautelare gli indizi richiedono un giudizio di qualificata probabilità diverso dagli standard probatori richiesti nel giudizio di merito
Norma procedurale richiamata in relazione al procedimento di riesame (richiesta di riesame in sede cautelare)
comma 3 (e commi 4 e 4-bis richiamati)
Prevede la "doppia presunzione" nei confronti degli indagati per mafia: presunzione relativa circa le esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria, superabile solo nei casi espressamente previsti dai commi 4 e 4-bis
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai presupposti e alle formalità del provvedimento cautelare e alla verifica delle esigenze cautelari
comma 1, lett. b), c) e e)
Criteri di impugnazione per cassazione adottati dal ricorrente per censurare violazioni di legge e vizio di motivazione
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione richiamati nella sentenza
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria previsti a seguito della decisione sul ricorso
Massime di principio
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto è quello dei "gravi indizi" o di una "qualificata probabilità", inferiore a quello del giudizio di merito; il giudice di legittimità controlla la motivazione ma non riconsidera i fatti se la valutazione del merito è logicamente motivata
- Le intercettazioni, anche se criptiche, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono valere come elementi decisivi se valutate complessivamente e se vi sono riscontri reciproci o convergenze oggettive
- Per i reati di stampo mafioso opera una "doppia presunzione" che rende la misura cautelare carceraria generalmente obbligatoria salvo comprovati e concreti segnali di distacco effettivo del soggetto dal sodalizio
- La sussistenza dell'appartenenza a un'organizzazione mafiosa può essere desunta da "facta concludentia" (ruolo, controllo di risorse, estorsioni, gestione piazze di spaccio, controllo del territorio) senza necessità di prove dirette di specifici atti esecutivi
- Le contestazioni di mera genericità delle fonti dichiarative devono essere affrontate mediante verifica della credibilità e dei riscontri oggettivi; il giudice del riesame deve motivare la valutazione e la Cassazione ne verifica la logicità ma non sostituisce il proprio apprezzamento se la motivazione è congrua
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