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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28248/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato completamento, da parte dell'azienda sanitaria, della procedura di graduazione/pesatura delle funzioni dirigenziali prevista dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica del SSN. La dirigente medico, titolare di un incarico di alta specializzazione, aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito la componente variabile dell'indennità di posizione, che assumeva dipendere proprio dalla mancata graduazione degli incarichi. In appello l'azienda è risultata soccombente. In Cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda riguardasse solo l'inadempimento da mancato pagamento della retribuzione di posizione e non la mancata pesatura degli incarichi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello valutato le delibere in atti, il contratto individuale e la non contestazione dell'assenza di impugnazione di tali delibere; 3) errata interpretazione della contrattazione collettiva, assumendo che la graduazione degli incarichi fosse espressione di discrezionalità organizzativa non sindacabile; 4) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per avere liquidato il danno in via equitativa e come danno in re ipsa senza prova del pregiudizio economico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, ribadendo l'orientamento già espresso in precedenti conformi: la P.A. sanitaria ha l'obbligo di attivare e completare, secondo correttezza e buona fede, la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; la sua violazione non consente di chiedere l'adempimento, ma solo il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione; il dirigente deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro provare i fatti impeditivi o l'assenza di imputabilità; il danno può essere liquidato equitativamente, purché siano allegati e provati anche per presunzioni gli elementi costitutivi della chance perduta. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda introduttiva era effettivamente risarcitoria, ha giudicato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito probatorio e ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa operata dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 lett. c) CCNL 8 giugno 2000

    incarico professionale di alta specializzazione

    la disciplina collettiva collega la retribuzione di posizione variabile alla graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali, che deve essere completata dalla P.A.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la domanda introduttiva era effettivamente risarcitoria e includeva la dedotta omissione della graduazione delle funzioni

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di legittimità la mera critica alla valutazione delle prove di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o disconoscimento di prove legali

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    invocato per la nullità della sentenza e per il vizio processuale ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    i motivi che mirano a una diversa lettura delle prove o degli atti di causa non integrano i vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata o errata valutazione di prove

  • art. 1226 c.c.

    legittima la liquidazione equitativa del danno quando il pregiudizio sia provato nel suo nucleo essenziale ma non sia quantificabile con precisione

  • art. 2056 c.c.

    richiama i criteri di liquidazione del danno risarcibile anche in tema di perdita di chance

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 366 c.p.c.

    gli oneri di specificità del ricorso sono necessari per dedurre validamente le censure

  • art. 369 c.p.c.

    gli oneri di deposito degli atti rilevanti condizionano l'ammissibilità delle doglianze

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrendo i presupposti processuali, va dichiarato il raddoppio del contributo unificato se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha modificato il regime del contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In tema di dirigenza medica del SSN, la P.A. non può limitarsi a rinviare o non completare la graduazione degli incarichi: ha un obbligo procedimentale di attivare e concludere la pesatura delle funzioni nel rispetto di correttezza e buona fede.
  • La mancata graduazione degli incarichi non fonda, di regola, un'azione di adempimento per ottenere direttamente la quota variabile della retribuzione, ma un'azione risarcitoria per perdita di chance di conseguirla.
  • Nel giudizio risarcitorio da omessa graduazione, il dirigente deve allegare il titolo del diritto e l'inadempimento datoriale; spetta invece al datore di lavoro provare i fatti impeditivi o l'assenza di imputabilità dell'inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente quando siano allegati e provati gli elementi costitutivi della probabilità perduta, del vantaggio atteso e del nesso causale, anche per presunzioni o secondo criteri di probabilità.
  • In cassazione non è consentito censurare la sola valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio sotto l'apparenza dei vizi di cui agli artt. 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c.; il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo non considerato dalla sentenza.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. è esclusa quando la domanda introduttiva, letta nel suo contenuto sostanziale, sia effettivamente quella accolta o rigettata dal giudice di merito, senza attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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