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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21385/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di accertamento TARI, per complessivi euro 12.664,11, relativi alle annualità 2010-2014. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva annullato un avviso intestato a una ricorrente e confermato quello intestato all’altro ricorrente. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto tre censure: (1) violazione dell’art. 71 d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse confermato la pretesa per tutte le annualità nei confronti di uno dei ricorrenti senza adeguata motivazione, nonostante in primo grado fosse stata accolta l’eccezione di decadenza per l’annualità 2010; (2) violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997, per omessa applicazione del cumulo giuridico/continuazione nella determinazione delle sanzioni; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti. Ha quindi richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso è atto unilaterale ricettizio che, se ritualmente notificato/comunicato alle parti costituite, determina l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; in difetto delle formalità, vale comunque come sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso e conduce all’inammissibilità. Nel caso concreto l’intimata non si era costituita, per cui la rinuncia non richiedeva comunicazione alla controparte. La decisione si è conclusa con la declaratoria di estinzione/inammissibilità del giudizio di legittimità per rinuncia, senza esame dei motivi di merito. È stato inoltre affermato che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ricettizio: non richiede accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto.
  • Se la rinuncia al ricorso è ritualmente perfezionata, il processo di cassazione si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; se non sono osservate le formalità richieste, la rinuncia vale comunque come perdita di interesse all’impugnazione e può condurre all’inammissibilità.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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