Cassazione Penale, Ordinanza n. 20236/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata per reati in materia di stupefacenti, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto indicato al capo 21 sarebbe giuridicamente e materialmente inesistente, in sostanza contestando la qualificazione del fatto e richiamando, in modo improprio rispetto ai limiti del ricorso avverso il patteggiamento, l'asserita mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per un errore nell'indicazione dell'anno del reato nell'imputazione. Con il secondo ha dedotto l'illegalità della pena, assumendo che la riduzione della pena pecuniaria non fosse stata operata nella stessa misura della riduzione della pena detentiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a censurare un mero errore materiale immediatamente rilevabile dal testo, consistente nell'indicazione del 2026 al posto del 2025, e che il secondo motivo contestava una pena non illegale, poiché conforme all'accordo tra le parti e alla giurisprudenza che ammette criteri di riduzione diversi per pena detentiva e pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero estranei al ristretto catalogo dei motivi ammissibili contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: il primo perché diretto sostanzialmente a contestare un errore materiale nell'indicazione dell'anno di commissione del fatto, non già un vizio rilevante ai sensi della norma; il secondo perché la pena applicata non era illegale, essendo stata recepita la richiesta concordata delle parti e risultando conforme al consolidato orientamento secondo cui la riduzione della pena detentiva e di quella pecuniaria può essere operata in misura diversa. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha anche escluso di poter correggere in questa sede l'errore materiale sull'anno di commissione del fatto, richiamando l'art. 130, comma 1, c.p.p. e la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento).
indica il catalogo ristretto dei motivi deducibili nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; i motivi non rientranti in tale catalogo sono inammissibili.
richiamato solo per escludere che la doglianza sull'errore nell'anno del fatto potesse essere veicolata come mancata applicazione della norma.
ostacola la correzione dell'errore materiale in sede di legittimità quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
norma richiamata nella qualificazione giuridica dei reati per cui era stata concordata la pena.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure che mirano a riesaminare il merito, o che si risolvono in contestazioni estranee a tale perimetro, sono inammissibili.
- L'errore materiale immediatamente percepibile dal testo della sentenza o dell'imputazione, come un'errata indicazione dell'anno di commissione del fatto, non integra di per sé un vizio deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento quando la motivazione consente di individuare senza incertezze il dato corretto.
- La pena non è illegale per il solo fatto che la riduzione applicata alla pena pecuniaria non coincida matematicamente con quella applicata alla pena detentiva, essendo consentito recepire l'accordo delle parti e applicare criteri di riduzione differenziati.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, non può disporsi in sede di legittimità la correzione dell'errore materiale se ciò richiede un intervento incompatibile con il limite processuale derivante dalla declaratoria di inammissibilità.
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