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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34094/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta dalla società proprietaria/affittante di due contratti di affitto d’azienda stipulati con la società poi fallita. La creditrice chiedeva l’ammissione al passivo di somme maggiori rispetto a quelle già ammesse in prededuzione dal giudice delegato, sostenendo di avere diritto, dopo il recesso del curatore, a un equo indennizzo ovvero a un’indennità di occupazione maggiorata come previsto contrattualmente. Il Tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, che la società opponente non avesse dimostrato con atti aventi data certa anteriore al fallimento l’avvenuta risoluzione dei contratti; dall’altro, che i contratti dovessero considerarsi pendenti alla data del fallimento e che, quindi, trovasse applicazione la disciplina fallimentare dell’equo indennizzo e non la clausola contrattuale che prevedeva una maggiorazione del 50% dell’indennità di occupazione, qualificata come clausola penale inopponibile alla massa. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 45 l. fall. e 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva rilevato d’ufficio l’inopponibilità della risoluzione senza previa eccezione del curatore e senza attivare il contraddittorio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 79, 80 e 111 l. fall., lamentando che il giudice di merito avesse escluso il diritto ai canoni fino al recesso e alla restituzione, e comunque avesse negato la maggiorazione contrattuale del 50% dell’indennità di occupazione, nonché insistendo sulla tesi della risoluzione anteriore al fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era in parte defocalizzata rispetto alla ratio decidendi, poiché il Tribunale aveva fatto applicazione dell’art. 2704 c.c. sulla data certa e non dell’art. 45 l. fall.; ha inoltre affermato che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio. Quanto alla doglianza sulla mancata previa instaurazione del contraddittorio, ha ribadito che, nei vizi processuali, il ricorrente deve allegare il concreto pregiudizio subito e indicare quali difese avrebbe potuto svolgere: onere non assolto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generiche e nuove le censure relative al preteso ritardo del curatore nel recesso e nella restituzione, non essendo state dedotte specificamente nel giudizio di merito e non rispettando l’autosufficienza del ricorso; ha inoltre osservato che la pretesa ai canoni ex art. 1591 c.c. non risultava trattata in primo grado ed era quindi nuova. Infine ha rilevato che la ricorrente non aveva confutato la ratio decidendi del Tribunale sulla natura di clausola penale della previsione contrattuale di maggiorazione del 50% e sull’applicabilità della disciplina fallimentare dell’equo indennizzo. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione dell’intimato; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 79 l. fall.

    richiamato come disciplina del recesso del curatore dai contratti pendenti e del relativo equo indennizzo.

  • art. 80 l. fall.

    richiamato insieme all’art. 79 l. fall. nella censura del ricorrente sulla disciplina applicabile ai contratti e ai diritti del locatore.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di pagamento in prededuzione e dei diritti connessi al rapporto contrattuale dopo il fallimento.

  • art. 45 l. fall.

    invocato nel primo motivo, ma la Corte osserva che il Tribunale non lo aveva applicato, avendo invece fondato la decisione sulla mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ribadisce che, per ottenere la cassazione, occorre allegare il concreto pregiudizio derivato dalla mancata rimessione in contraddittorio.

  • art. 2704 c.c.

    usato dal Tribunale per escludere l’opponibilità al fallimento della risoluzione dei contratti, in mancanza di atti con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

  • art. 1591 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto ai canoni/indennità di occupazione sino alla restituzione, ma la questione è ritenuta nuova o comunque non trattata in merito.

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura che non si confrontava con l’orientamento consolidato sulla rilevabilità d’ufficio della mancanza di data certa.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per osservare che, se la questione sui canoni ex art. 1591 c.c. fosse stata proposta, il vizio sarebbe stato quello di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in tema di omessa pronuncia sulla domanda non esaminata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore che chieda l’ammissione al passivo costituisce fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, senza necessità di specifica eccezione della curatela.
  • La denuncia di un vizio processuale per omessa attivazione del contraddittorio non è sufficiente in astratto: il ricorrente deve indicare il concreto pregiudizio subito e le difese che, se sentito, avrebbe potuto svolgere, poiché la cassazione tutela il pregiudizio effettivo e non la mera regolarità formale.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che implicano accertamenti di fatto, se il ricorrente non dimostra di averle tempestivamente dedotte nel giudizio di merito e non indica specificamente l’atto in cui lo ha fatto.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • Nel rapporto tra disciplina fallimentare dei contratti pendenti e pattuizioni negoziali che aggravino l’indennità di occupazione, il giudice deve verificare se la clausola contrattuale abbia natura di clausola penale e, in tal caso, la sua opponibilità alla massa va esclusa quando prevalga la disciplina speciale dell’equo indennizzo prevista dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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