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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25052/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

La vicenda origina da una condanna definitiva per rapina e porto abusivo di armi in relazione a un fatto commesso a Napoli il 24 aprile 2025. Dopo la definizione del giudizio abbreviato, la pena era stata ridotta di un sesto in sede esecutiva, ma la difesa ha poi chiesto anche la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la riduzione avesse eliminato il superamento dei limiti di legge che impedivano il beneficio. Il ricorrente ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di concedere sospensione condizionale e non menzione quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedere per il solo superamento originario dei limiti edittali. La difesa ha inoltre censurato la motivazione del diniego, ritenendola contraddittoria perché fondata sulle modalità del fatto, già valutate favorevolmente nel giudizio di cognizione ai fini delle attenuanti, e ha dedotto che il giudice avrebbe omesso di considerare elementi positivi quali l'incensuratezza sostanziale per delitti, il comportamento collaborativo, il risarcimento preventivo del danno e la revoca di una misura cautelare, elementi che avrebbero dovuto condurre a una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164 c.p. e a ritenere insussistente una concreta pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo congruo e conforme a diritto il diniego della sospensione condizionale, valorizzando sia le modalità dell'azione, descritte nella sentenza di condanna come espressive di notevole spregiudicatezza, sia la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici e dai precedenti di polizia. La Corte ha ribadito che i precedenti di polizia possono essere utilizzati ai fini della prognosi sfavorevole, non essendo previsti come inutilizzabili e potendo essere acquisiti dall'autorità giudiziaria nei limiti di legge. Ha inoltre escluso la denunciata contraddizione tra la concessione di attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale, trattandosi di istituti con presupposti e finalità diversi: le attenuanti incidono sulla commisurazione della pena, mentre la sospensione condizionale presuppone un giudizio prognostico autonomo, orientato alla prevenzione speciale e alla rieducazione. Infine, ha osservato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli indici dell'art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    richiamato come titolo del reato di rapina per cui vi è stata condanna definitiva

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    richiamato come secondo titolo di reato contestato e definito in sentenza di cognizione

  • art. 62, nn. 4 e 6, c.p.

    attenuanti comuni concesse nel giudizio di cognizione e ritenute prevalenti sulle aggravanti

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della capacità a delinquere e della prognosi sulla futura astensione dal reato; il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti

  • art. 164 c.p.

    disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinata a prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato dalla difesa alla luce della sentenza della Corte costituzionale per sostenere la concedibilità in executivis della sospensione condizionale dopo la riduzione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121

    consente l'accesso dell'autorità giudiziaria ai precedenti di polizia ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso, nei limiti stabiliti dal codice di rito

Massime di principio

  • In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione può negare il beneficio quando la prognosi sulla futura astensione dal reato risulti sfavorevole sulla base di modalità del fatto e dei precedenti del condannato, anche se la pena sia stata ridotta al punto da rientrare nei limiti edittali rilevanti.
  • Ai fini della valutazione prognostica sulla concedibilità della sospensione condizionale possono essere considerati anche i precedenti di polizia, non esistendo una regola di inutilizzabilità che ne impedisca l'impiego e consentendo l'ordinamento l'accesso dell'autorità giudiziaria a tali dati nei limiti di legge.
  • La sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche hanno presupposti e finalità diversi: le prime attengono alla prevenzione speciale e alla rieducazione, le seconde alla commisurazione della pena; perciò la concessione delle attenuanti non impone, di per sé, la concessione del beneficio.
  • Nel valutare la sospensione condizionale, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., potendo fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi e prevalenti, purché la motivazione sia logica e specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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