Ordinanza n. 4065/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 14 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 534; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, valutato con voto insufficiente, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione d’esame che aveva attribuito il voto di 14/30 al proprio elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024 e gli atti connessi, inclusa la circolare ministeriale che riteneva adeguata la motivazione mediante voto meramente numerico. Dal testo emerge che nel distinto giudizio R.G. n. 1509/2025 il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 della legge n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 della legge n. 47/2012. Poiché le medesime disposizioni devono trovare applicazione nel presente giudizio, il Tribunale ha rilevato l’analogia della questione e valutato la sospensione impropria del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La decisione
Il Tribunale non ha ancora deciso sull’impugnazione né sulla sospensione del giudizio. Ha ritenuto necessario instaurare uno specifico contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria, alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato e dell’esigenza di consentire alle parti di interloquire anche in relazione all’eventuale giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale. Ha quindi assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per il deposito di memorie sui profili indicati in motivazione, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale indicato nell’ordinanza di rimessione adottata nel giudizio analogo, quale parametro di possibile illegittimità della disciplina transitoria dell’esame di abilitazione forense.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione della cui applicazione nel giudizio analogo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, nella parte relativa al differimento dell’entrata in vigore della disciplina applicabile alla sessione 2024.
Norma di conversione del decreto-legge n. 215/2023, anch’essa ricompresa nella questione di legittimità costituzionale.
art. 46 legge n. 47/2012
Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate.
Indicato quale fondamento della prospettata sospensione impropria del giudizio in ragione della pendenza dell’incidente di costituzionalità in un diverso processo.
Richiamato quale base del contraddittorio preventivo sui profili rilevati d’ufficio, secondo i principi applicabili alla sospensione impropria.
Richiamato con riguardo alla sospensione del giudizio e alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento analogo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fondamento della tutela delle generalità della ricorrente mediante oscuramento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sospensione impropria del giudizio amministrativo, quando dipenda dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in un diverso processo avente oggetto analogo, deve essere preceduta dall’instaurazione del contraddittorio sui relativi profili.
- Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di esprimersi e di rappresentare l’eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- La pendenza di un incidente di costituzionalità in altro giudizio non determina automaticamente la sospensione impropria: la decisione richiede una valutazione giudiziale preceduta dal contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →