Cassazione Penale, Sentenza n. 09053/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva annullato un sequestro preventivo, deducendo un unico motivo: violazione o falsa applicazione di varie norme (tra cui art.1-bis, comma 12 d.l. 24/6/2014 n.9 conv. in L.116/2014, regolamenti CE e norme di codice penale e procedura penale). Sosteneva la sussistenza del fumus commissi delicti relativo al reato di truffa aggravata, perché Varallo avrebbe falsamente dichiarato di essere autorizzato dai proprietari a pascolare gli animali sui loro terreni mentre i proprietari avevano negato tali autorizzazioni. Argomentava inoltre che l'esonero dalla allegazione del titolo di conduzione previsto dall'art.1-bis non poteva essere interpretato come diritto a percepire contributi su terreni occupati senza il consenso dei proprietari, richiamando anche una circolare AGEA e rilievi sul sacrificio del diritto di proprietà. In memoria difensiva Varallo ha invece eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Pubblico Ministero ricorrente, richiamando l'orientamento secondo cui la legittimazione a proporre ricorso ex art.325 c.p.p. spetta al solo Ufficio requirente presso l'organo la cui decisione è impugnata (cioè il PM presso il Tribunale che ha emesso l'ordinanza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, ossia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, mentre il provvedimento impugnato era stato emesso dal Tribunale di L'Aquila, e l'art.325 c.p.p. legittima al ricorso solo l'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. Ulteriore motivo di inammissibilità: il ricorrente si è limitato a contestare il mancato riconoscimento del "fumus commissi delicti" senza prospettare nulla in ordine al "periculum in mora"; secondo la giurisprudenza, ciò comporta carenza di interesse perché l'accoglimento del solo motivo non condurrebbe concretamente all'applicazione della misura reale. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. (Ordinanza decisa l'11/12, come riportato nel testo.)
Norme richiamate
art. 1-bis, comma 12, d.l. 24 giugno 2014, n. 9, conv. L. 11 agosto 2014, n. 116
Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'esonero dalla allegazione del titolo di conduzione non equivale a diritto al finanziamento su terreni occupati; la Corte non ha però esaminato il merito dell'interpretazione sostanziale della norma, rilevando invece questioni di legittimazione processuale
Reg. CE n. 796/2024
Citato dal ricorrente fra le fonti normative rilevanti in tema di contributi; nessuna interpretazione di merito fornita dalla Corte nella decisione di inammissibilità
Reg. CE n. 1122/2009
Citato tra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte non si è pronunciata sul suo contenuto o applicazione
Richiamato dal ricorrente; il provvedimento censurato riguarda materia cautelare, ma la Corte si è concentrata sulla legittimazione ex art.325 c.p.p. e sulla necessità di prospettare anche il periculum
Norma del codice penale (truffa aggravata) evocata dal PM come reato ipotizzato; la Corte non ha valutato la sussistenza del reato per motivo di inammissibilità processuale
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di proprietà dei terreni; nessuna pronuncia di merito sul conflitto con l'accesso ai contributi
art. 42 Cost.
Citato tra i riferimenti costituzionali dal ricorrente; la Corte non ha svolto un'interpretazione sostanziale nella decisione di inammissibilità
art. 17 Carta di Nizza
Richiamato tra i diritti europei menzionati; nessuna interpretazione operata nella decisione
Allegato 1 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la decisione di inammissibilità non ha affrontato questioni sostanziali relative alla Convenzione
Interpretazione decisiva fornita dalla Corte: la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo spetta esclusivamente all'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione è impugnata (ossia il Pubblico Ministero del Tribunale che ha emesso l'ordinanza), e non al Pubblico Ministero che ha chiesto l'applicazione della misura in sede diversa
Richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per distinguere la disciplina delle misure personali: l'art.311 consente anche al PM che ha richiesto la misura di proporre ricorso, ma tale previsione non è richiamata da art.325 per le misure reali
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su misure reali (sequestri) spetta solo al Pubblico Ministero dell'ufficio presso il tribunale che ha emesso la decisione impugnata; un PM di altro ufficio è privo di legittimazione e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso del PM si limita a contestare solo il "fumus commissi delicti" senza prospettare il "periculum in mora", può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'accoglimento del solo motivo non porterebbe concretamente all'applicazione della misura richiesta.
- Se si impugnano provvedimenti cautelari reali è necessario valutare entrambi i requisiti (fumus e periculum) e il corretto soggetto legittimato a impugnare; l'omissione di uno di questi elementi procedurali può determinare l'inammissibilità indipendentemente dal merito sostanziale delle contestazioni.
- Le questioni sostanziali relative all'interpretazione di norme amministrative o comunitarie invocate (es. titolo di conduzione per contributi agricoli) non vengono esaminate quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per vizi di legittimazione o interesse; tali questioni dovranno essere dedotte e valutate in sedi processuali con legittimazione e interesse adeguati.
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