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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7643 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 13/25/11, depositata il 22 marzo 2011 e non notificata. Ha denunciato motivazione omessa o contraddittoria su fatti decisivi, violazione delle norme processuali e nullità della sentenza, contestando che la CTR avesse ridotto equitativamente i ricavi accertati senza indicare criteri e ragioni verificabili e sulla sola base del generico rilievo che maggiori ricavi avrebbero comportato maggiori uscite. L’accertamento era stato emesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973; il giudice di primo grado aveva rideterminato i ricavi in euro 23.000, decisione confermata dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che il processo tributario è di impugnazione-merito: se il giudice ritiene sostanzialmente invalido l’accertamento, deve esaminare la pretesa e, se necessario, rideterminarla con una valutazione sostitutiva motivata, entro i limiti delle domande. Nel caso concreto, il richiamo alle maggiori uscite era astratto e generico e non spiegava i criteri della riduzione forfettaria dei ricavi e dei corrispettivi. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e una motivazione completa; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973

    È la disposizione in base alla quale era stato emesso l’avviso di accertamento; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione specifica.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le disposizioni invocate dall’Agenzia per denunciare, rispettivamente, violazioni di legge, nullità della sentenza e vizi di motivazione. La Corte accoglie il ricorso per l’insufficienza della motivazione sulla rideterminazione dei ricavi.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è richiamata tra quelle che l’Agenzia assume violate in relazione ai requisiti della sentenza; la Corte rileva in concreto che la riduzione dei ricavi non è sorretta da una motivazione verificabile.

  • Artt. 112, 113, 132 e 156 c.p.c.

    Sono richiamati dall’Agenzia a sostegno delle censure processuali e di nullità. La Corte accoglie il ricorso per l’inadeguatezza della motivazione, senza formulare un’autonoma interpretazione di ciascuna disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, quando il giudice ravvisa vizi sostanziali dell’accertamento non può limitarsi ad annullarlo: deve esaminare la pretesa fiscale e, se la ridetermina, fornire una valutazione motivata entro i limiti delle domande delle parti.
  • Una riduzione equitativa o forfettaria dei ricavi non è adeguatamente motivata dal solo richiamo a maggiori costi o uscite: il giudice deve indicare criteri e ragioni concreti e verificabili che giustifichino la quantificazione.
  • Se la decisione di merito riduce l’accertamento senza spiegare come è arrivata alla nuova misura, la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e una motivazione completa.

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