Ordinanza n. 28/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del parere non favorevole, ai sensi dell'art. 11.2.2. delle direttive SUAPE. Ufficio tecnico di Sant'Antioco, del 6.8.2025, n. 23289, con il quale il Servizio Edilizia privata del Comune di Sant'Antioco ha espresso parere non favorevole alla formazione del titolo "variante in corso d'opera relativo alla realizzazione di un centro polivalente in zona PIP D2 a Sant'Antioco" 2) della comunicazione di sospensione del procedimento di cui al cod. univoco SUAPE 03189110921-10032025-1058.861511 e avvio di procedimento ex art. 7 e ss della legge n. 24171990. Verifica della decadenza del titolo unico n. 114 per mancato inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 2, DPR 380/2021. Conclusione del procedimento; 3) Provvedimento RAS Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica-Servizio Tutela del paesaggio della Sardegna meridionale prot. 51382 del 26.9.2025; 4) di ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere comunale non favorevole alla formazione del titolo relativo alla variante in corso d'opera per la realizzazione di un centro polivalente in zona PIP D2, unitamente agli atti di sospensione del procedimento e di verifica della decadenza del titolo unico e al provvedimento regionale paesaggistico correlato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il parere non favorevole espresso dal Servizio Edilizia privata del Comune di Sant’Antioco sulla formazione del titolo per una variante in corso d’opera relativa alla realizzazione di un centro polivalente in zona PIP D2, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di sospensione del procedimento e di avvio del procedimento volto a verificare la decadenza del titolo unico per mancato inizio dei lavori e il provvedimento regionale in materia paesaggistica. Dal testo dell’ordinanza non emergono specifici motivi di legittimità articolati nel ricorso. Il giudice rileva, tuttavia, che il parere sfavorevole si fonda anche sull’originaria inefficacia della dichiarazione di inizio lavori, in quanto non preceduta dalla predisposizione e dal deposito della relazione geologica e geotecnica e dagli adempimenti previsti dagli artt. 65 e 67 del d.P.R. 380/2001. Tali profili non sono stati censurati dalla ricorrente. Inoltre, quanto al periculum in mora, la società non ha indicato in concreto quali danni gravi e irreparabili sarebbero derivati dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto rilevante che il parere sfavorevole fosse fondato su una duplicità di aspetti, comprendente anche l’originaria inefficacia della dichiarazione di inizio lavori per omessa relazione geologica e geotecnica e per mancato assolvimento degli adempimenti di cui agli artt. 65 e 67 del d.P.R. 380/2001; tali ragioni non erano state oggetto di censura, sicché non emergevano, allo stato cautelare, presupposti sufficienti per sospendere l’efficacia degli atti. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato l’assenza di una dimostrazione concreta di danni gravi e irreparabili, osservando che gli eventuali pregiudizi connessi alla mancata prosecuzione dei lavori secondo le esigenze costruttive della società avrebbero potuto trovare ristoro all’esito di un eventuale favorevole giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.
art. 11.2.2. direttive SUAPE
Costituisce la base normativa del parere comunale non favorevole impugnato, secondo quanto indicato in epigrafe.
Gli adempimenti omessi, insieme alla relazione geologica e geotecnica, sono stati considerati rilevanti ai fini dell’originaria inefficacia della dichiarazione di inizio lavori.
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamato nell’atto comunale quale fondamento della verifica della decadenza del titolo unico per mancato inizio dei lavori.
Sono richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento volto a verificare la decadenza del titolo unico.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata contestazione di una ragione autonoma posta a fondamento del provvedimento impugnato può escludere, allo stato degli atti, la sussistenza di un fumus boni iuris sufficiente per la sospensione.
- La tutela cautelare richiede una dimostrazione concreta del periculum in mora: la mera deduzione di pregiudizi connessi alla mancata prosecuzione di lavori, senza specificazione della loro gravità e irreparabilità, non è sufficiente.
- Quando i pregiudizi lamentati per la mancata prosecuzione di un intervento edilizio risultano suscettibili di eventuale ristoro all’esito del giudizio di merito, tale possibilità concorre a escludere l’irreparabilità richiesta per la misura cautelare.
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