Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione a una compravendita del 20 aprile 2009, ha rettificato il valore dichiarato di due unità immobiliari ad uso ufficio e di quindici posti auto coperti situati in un fabbricato di Latina, elevandolo da 347.000,00 euro a 753.180,00 euro e recuperando le maggiori imposte ipotecarie e catastali. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittima la stima comparativa effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza/nullità della notifica, deducendo irregolarità nella notifica stessa, nella mancata identificazione del messo notificatore, nell'assenza del provvedimento autorizzativo e nel difetto di potere rappresentativo del firmatario; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi agli atti di compravendita utilizzati per la stima comparativa delle unità ufficio, sostenendo di avere offerto documenti comparabili e di identica natura; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla stima dei posti auto, sostenendo che l'Ufficio aveva utilizzato come parametro box auto annessi ad abitazioni, mentre i beni oggetto di causa erano posti auto annessi a uffici, strutturalmente e funzionalmente diversi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che l'eventuale vizio della notifica dell'appello non integrasse inesistenza ma, al più, nullità sanata per raggiungimento dello scopo, poiché l'Agenzia si era costituita; inoltre ha osservato che l'eccezione processuale era stata implicitamente respinta dalla CTR con la decisione di merito, e che la nomina del messo e la sua legittimazione discendono dalla legge, mentre la firma illeggibile non determina nullità senza prova contraria. Quanto ai secondi due motivi, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo perché il ricorrente si doleva in realtà della valutazione delle prove e della diversa ponderazione dei documenti, mentre la motivazione della CTR era sufficiente e non apparente, avendo spiegato il ricorso al criterio comparativo e l'inadeguatezza delle critiche del contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre agli effetti connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo per omessa pronuncia non era fondato perché l'eccezione processuale risultava implicitamente respinta dalla decisione di merito; la mancanza di esame espresso non integra omessa pronuncia quando la questione è incompatibile con la statuizione adottata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la diversa lettura del materiale istruttorio.
L'omessa pronuncia rileva solo se vi è mancato esame di domande o eccezioni di merito; per le questioni processuali la censura va eventualmente ricondotta ad altri vizi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se apparente, cioè se non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è sufficiente il semplice difetto di sintesi o di ampiezza argomentativa.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la motivazione deve superare il minimo costituzionale; la motivazione apparente determina nullità della sentenza.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per la rettifica del valore dichiarato può essere utilizzato il criterio comparativo, fondato su altre compravendite e su elementi oggettivi di stima.
art. 16, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le censure sulla notificazione dell'appello sono state ritenute non idonee a fondare l'inesistenza dell'atto, ma al più una nullità sanabile.
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e la riproposizione delle ragioni poste a base dell'atto impositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione preliminare o l'eccezione processuale risulta logicamente incompatibile con la decisione di merito adottata, poiché in tal caso il suo rigetto è implicito.
- Nel processo tributario la nullità della notificazione non coincide con l'inesistenza: quest'ultima richiede la totale mancanza dell'atto o la mancanza degli elementi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- L'illeggibilità della sottoscrizione della relata di notificazione non comporta di per sé nullità; spetta a chi la contesta provare l'assenza di autenticità della firma o dell'investitura del sottoscrittore.
- L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione delle prove né la preferenza accordata dal giudice ad alcuni documenti rispetto ad altri.
- La motivazione è apparente solo quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che il giudice non confuti analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- Nel contenzioso sulla rettifica del valore di beni immobili, il criterio comparativo è legittimo se l'Ufficio esplicita gli elementi di stima e i parametri utilizzati, mentre il contribuente deve offrire contestazioni concrete e pertinenti, non mere affermazioni di principio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →