Cassazione Penale, Sentenza n. 8150/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato contestato (artt. 110, 582 c.p.) denunciando vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e la mancata considerazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di Levacovigh Luca che avevano escluso premeditazione e dichiarato la conoscenza della presenza di una telecamera. Inoltre contestavano l'assunto sulla probabilità di reiterazione della violenza e sostenevano che gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero stati adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per mera reiterazione di argomenti già esaminati dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione che riconosceva la premeditazione, osservando che dagli elementi emergono un intervallo temporale e la persistenza del proposito criminoso (elementi cronologici e ideologici). Ha altresì confermato la fondatezza delle esigenze cautelari (precedenti penali, ruolo nel pestaggio) e l'inidoneità degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, alla luce del contesto familiare e del rischio di reiterazione di violenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 582 c.p.
menzionati nel provvedimento come riferimenti del delitto contestato
Gli articoli indicano i reati contestati; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale differente rispetto al Tribunale del riesame ma valuta la correttezza della motivazione che ha qualificato la condotta e ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
richiamato per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale
Consente al Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte; nel caso il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
art. 275-bis c.p.p.
richiamato nel testo in relazione agli strumenti elettronici di controllo a distanza
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico quando il tribunale del riesame ritiene, in base a motivazione adeguata, che tali misure non siano sufficienti a prevenire la reiterazione di reati di violenza
Massime di principio
- La premeditazione può essere ricavata quando emergono un apprezzabile intervallo temporale e la persistenza del proposito criminoso: la semplice conoscenza di una telecamera non esclude automaticamente la premeditazione.
- In sede di riesame e Cassazione, i motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; censure generiche o reiterative sono inammissibili.
- La necessità della custodia cautelare in carcere è valutata anche in relazione al rischio concreto di reiterazione di reati violenti; gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono inidonei se il contesto e la personalità degli indagati non garantiscono il contenimento del rischio di violenza.
- Il tribunale del riesame può ritenere sproporzionati i domiciliari quando, sulla base di una motivazione adeguata, esclude in radice l'efficacia del regime cautelare fiduciario con controllo elettronico.
- Per impugnare con successo la misura cautelare è necessario fornire elementi nuovi o contestare con specificità le valutazioni probatorie e la logica del giudice del merito, non limitandosi a ripetere argomentazioni già rigettate.
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