Cassazione Penale, Sentenza n. 8150/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato contestato (artt. 110, 582 c.p.) denunciando vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e la mancata considerazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di Levacovigh Luca che avevano escluso premeditazione e dichiarato la conoscenza della presenza di una telecamera. Inoltre contestavano l'assunto sulla probabilità di reiterazione della violenza e sostenevano che gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero stati adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per mera reiterazione di argomenti già esaminati dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione che riconosceva la premeditazione, osservando che dagli elementi emergono un intervallo temporale e la persistenza del proposito criminoso (elementi cronologici e ideologici). Ha altresì confermato la fondatezza delle esigenze cautelari (precedenti penali, ruolo nel pestaggio) e l'inidoneità degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, alla luce del contesto familiare e del rischio di reiterazione di violenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa ammende.
Norme richiamate
menzionati nel provvedimento come riferimenti del delitto contestato
Gli articoli indicano i reati contestati; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale differente rispetto al Tribunale del riesame ma valuta la correttezza della motivazione che ha qualificato la condotta e ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione
richiamato per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale
Consente al Pubblico Ministero di presentare conclusioni scritte; nel caso il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
richiamato nel testo in relazione agli strumenti elettronici di controllo a distanza
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico quando il tribunale del riesame ritiene, in base a motivazione adeguata, che tali misure non siano sufficienti a prevenire la reiterazione di reati di violenza
Massime di principio
- La premeditazione può essere ricavata quando emergono un apprezzabile intervallo temporale e la persistenza del proposito criminoso: la semplice conoscenza di una telecamera non esclude automaticamente la premeditazione.
- In sede di riesame e Cassazione, i motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; censure generiche o reiterative sono inammissibili.
- La necessità della custodia cautelare in carcere è valutata anche in relazione al rischio concreto di reiterazione di reati violenti; gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono inidonei se il contesto e la personalità degli indagati non garantiscono il contenimento del rischio di violenza.
- Il tribunale del riesame può ritenere sproporzionati i domiciliari quando, sulla base di una motivazione adeguata, esclude in radice l'efficacia del regime cautelare fiduciario con controllo elettronico.
- Per impugnare con successo la misura cautelare è necessario fornire elementi nuovi o contestare con specificità le valutazioni probatorie e la logica del giudice del merito, non limitandosi a ripetere argomentazioni già rigettate.
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