Cassazione Civile, Ordinanza n. 26747/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’emissione di una cartella di pagamento finalizzata all’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di un rimborso IVA già effettuato a favore di una società, rimborso poi rivelatosi indebito perché il credito risultava inesistente. Il giudice tributario aveva annullato la cartella ritenendo, tra l’altro, che mancasse un valido titolo esecutivo e che non fossero adeguatamente indicate le ragioni del ruolo straordinario. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione all’agente della riscossione della data dell’udienza di trattazione; 2) difetto di giurisdizione del giudice tributario, assumendo che la pretesa riguardasse l’escussione della garanzia fideiussoria e non un tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; 3) violazione delle norme sul ruolo straordinario, sostenendo che il fallimento del debitore legittimasse di per sé l’iscrizione a ruolo; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la condanna avrebbe dovuto gravare solo sull’Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario perché la lite aveva ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria posta a garanzia di un rimborso tributario, controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche se la riscossione era avvenuta tramite iscrizione a ruolo e cartella di pagamento. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come norma sulla comunicazione della data dell’udienza di trattazione; il motivo relativo è stato però assorbito.
artt. 2 e 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
invocati per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario; la Corte ha accolto la censura di giurisdizione, ma affermando che la controversia appartiene al giudice ordinario.
art. 11, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di ruolo straordinario; il motivo è stato assorbito.
art. 15 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di ruolo straordinario; il motivo è stato assorbito.
richiamato per contestare la regolazione delle spese; il motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 4, cod. proc. civ.
indicato come parametro dei motivi di ricorso relativi a giurisdizione, violazione di legge e nullità processuale.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Massime di principio
- La controversia avente ad oggetto l’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia del rimborso di un tributo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda l’obbligazione di garanzia e non la debenza del tributo.
- La circostanza che l’escussione della fideiussione sia stata perseguita mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento non sposta la giurisdizione davanti al giudice tributario.
- Quando un motivo di ricorso sulla giurisdizione è accolto e risulta assorbente, restano assorbite le ulteriori censure di rito, di merito e sulle spese.
- La peculiarità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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