Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una ex lavoratrice subordinata a percepire la NASpI nonostante, prima della domanda amministrativa e dell'inizio della prestazione, avesse già assunto un incarico di amministratore unico di una società a responsabilità limitata. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo che la decadenza prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 22/2015 operasse solo se l'attività autonoma fosse iniziata durante la fruizione della NASpI e che, in ogni caso, l'incarico fosse gratuito e quindi non idoneo a escludere lo stato di disoccupazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'obbligo di comunicazione del lavoro autonomo e del reddito presunto sorge anche quando l'attività sia iniziata prima della domanda di NASpI, con termine decorrente dalla domanda stessa; ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla gratuità dell'incarico, affermando che la norma impone comunque la comunicazione del reddito presumibile, anche se pari a zero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione. La Corte ha affermato che la decadenza dall'indennità NASpI prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015 si applica anche quando l'attività autonoma o d'impresa individuale sia stata intrapresa prima della domanda amministrativa, purché sussista la contemporaneità tra attività e godimento della prestazione; il termine per la comunicazione decorre, in tal caso, dalla domanda di NASpI. Ha inoltre precisato che la natura gratuita dell'incarico societario non è di per sé decisiva ai fini della decadenza, ma che resta necessario accertare in concreto se la interessata abbia svolto attività lavorativa autonoma o imprenditoriale, oppure si sia limitata alla sola carica societaria. Il giudice del rinvio dovrà compiere gli ulteriori accertamenti di fatto sulla natura della prestazione resa all'interno della società e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva un'esposizione intelligibile delle violazioni dedotte e gli elementi necessari alla cognizione della controversia.
È stato richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.
art. 9, secondo comma, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Richiamato insieme agli artt. 10 e 11 del decreto nella disciplina della NASpI e dei casi di incompatibilità/decadenza.
art. 10, primo comma, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Impone al percettore di NASpI che intraprenda un'attività autonoma o d'impresa individuale di informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo presumibile.
art. 11, lettere b) e c), d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
La decadenza opera anche quando l'attività autonoma o imprenditoriale sia iniziata prima della domanda di NASpI, se non viene effettuata la comunicazione dovuta; la norma non si limita ai soli casi di attività iniziata durante la fruizione in atto della prestazione.
Invocato dall'INPS per sostenere un'interpretazione coerente e non restrittiva della disciplina, compatibile con l'estensione della decadenza al caso esaminato.
Richiamato per escludere l'analogia in materia di decadenze, norme eccezionali.
Richiamato per affermare che il rapporto organico dell'amministratore non è di regola una collaborazione coordinata e continuativa, salvo diverso accertamento di fatto.
Richiamato in negativo per escludere, salvo diverso accertamento, la riconducibilità dell'incarico societario al lavoro subordinato.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La previsione fiscale di assimilazione di alcuni compensi a redditi di lavoro dipendente non è stata ritenuta decisiva ai fini dell'obbligo di comunicazione previsto dal d.lgs. n. 22/2015.
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell'inizio di un'attività autonoma o d'impresa individuale si applica anche se tale attività era già in corso al momento della domanda di prestazione, purché vi sia contemporaneità tra attività e godimento dell'indennità; in tal caso il termine per comunicare decorre dalla domanda amministrativa.
- L'interpretazione dell'espressione "entro un mese dall'inizio dell'attività" deve essere coordinata con la funzione della norma e riferita al momento in cui l'attività diventa rilevante ai fini della NASpI, non solo all'inizio storico dell'attività in sé.
- In materia di decadenze non è consentita un'estensione analogica oltre il perimetro della previsione legale; è però ammessa un'interpretazione estensiva entro il significato della norma e in coerenza con la sua ratio.
- Ai fini della decadenza NASpI, la gratuità o onerosità dell'incarico non è di per sé decisiva: ciò che rileva è se il beneficiario abbia svolto un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale che impone la comunicazione del reddito presumibile.
- La mera titolarità della carica di amministratore o consigliere di una società non basta, da sola, a integrare l'attività autonoma o imprenditoriale rilevante per la decadenza; occorre accertare in concreto se siano state svolte attività ulteriori rispetto al solo rapporto organico con la società.
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