Cassazione Civile, Ordinanza n. 31764/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ricevuto da una banca l'incarico di trasporto e custodia di valori e aveva a sua volta affidato il medesimo incarico a un istituto di vigilanza poi ammesso a una procedura di amministrazione straordinaria. A seguito della sottrazione di valori dal caveau della banca, la società subappaltatrice era stata chiamata a rispondere del danno e si era insinuata al passivo della procedura per l'importo corrispondente. Il credito era stato ammesso in chirografo. La società proponeva opposizione allo stato passivo deducendo che il proprio credito risarcitorio avrebbe dovuto essere compensato con un controcredito dell'istituto di vigilanza per corrispettivi dovuti per i servizi resi. Il tribunale accoglieva solo in parte, ritenendo compensabile soltanto la parte del credito corrispondente agli esborsi già effettivamente sostenuti prima dell'apertura della procedura, e non anche la residua parte, qualificata come credito futuro, ipotetico o condizionato. In cassazione la società ricorrente principale denunciava: 1) violazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e 56 l. fall. per mancata applicazione della compensazione impropria; 2) violazione degli artt. 1203 c.c. e 56 l. fall. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che tutti gli esborsi erano stati sostenuti prima della procedura; 3) violazione degli artt. 1241 ss. c.c. e 56 l. fall., sostenendo che, una volta qualificato il credito come risarcitorio, il giudice non poteva frazionare la nascita del credito in momenti diversi dal fatto generatore. La procedura resisteva e proponeva ricorso incidentale con censure cumulate e non separate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale e ha accolto il terzo motivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità, poiché le doglianze erano formulate in modo promiscuo e unitario, senza distinguere chiaramente le singole violazioni denunciate. Il decreto del Tribunale di Potenza è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al medesimo tribunale, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui, ai fini dell'art. 56 l. fall., rileva la preesistenza del fatto genetico del credito rispetto all'apertura della procedura, non il momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile o si realizza l'effetto compensativo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base del rapporto di subappalto, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato
art. 56 legge fall.
la compensazione è ammessa anche nel concorso, purché il credito opposto in compensazione abbia fatto genetico anteriore all'apertura della procedura; non rileva che l'effetto compensativo si produca successivamente, essendo sufficiente che i requisiti ulteriori (liquidità ed esigibilità) sussistano al momento della pronuncia
richiamato dalla ricorrente ma non decisivo rispetto alla questione affrontata; la Corte non lo utilizza come base della decisione
richiamato per sostenere l'operatività della compensazione tra crediti contrapposti; la Corte ribadisce che, in ambito concorsuale, conta l'anteriorità del fatto genetico del credito
la compensazione giudiziale richiede che i relativi requisiti sussistano al momento della pronuncia
richiamato nel ricorso incidentale, ma senza autonoma decisività nella ratio della decisione
richiamato nel ricorso incidentale in modo cumulativo e non specifico
il ricorso incidentale è inammissibile perché le censure sono formulate in modo promiscuo e non specifico, impedendo alla Corte di verificare le singole violazioni denunciate
la violazione di legge deve essere dedotta con argomentazioni specifiche e intellegibili, non con elencazioni cumulative e discorsive
la mancanza di specificità e chiarezza dei motivi determina l'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo contributivo da parte della ricorrente incidentale
Massime di principio
- In materia concorsuale, ai fini dell'art. 56 l. fall., la compensazione è consentita se il credito opposto ha titolo in un fatto genetico anteriore all'apertura della procedura; non è necessario che, a quella data, il credito sia già scaduto o che si sia già prodotto l'effetto estintivo della compensazione.
- La preesistenza richiesta dalla disciplina della compensazione in ambito fallimentare o assimilato va valutata con riguardo alla genesi del credito, non al momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile o viene concretamente azionato.
- La compensazione giudiziale può operare anche nelle procedure concorsuali, purché i requisiti dell'art. 1243 c.c. sussistano al momento della decisione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto storico o censurare un accertamento fattuale del giudice di merito sotto forma di violazione di legge o di omesso esame, quando il motivo presupponga una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione che cumuli più censure in modo promiscuo e non distinguibile viola il requisito di specificità dei motivi e può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
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