Cassazione Civile, Ordinanza n. 32695/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 promosso da un'avvocata per ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di una cliente in un giudizio di divorzio. Il Tribunale di Padova aveva liquidato un importo inferiore a quello richiesto, ma aveva comunque riconosciuto il compenso per la fase decisionale, con la massima maggiorazione, e un ulteriore aumento per la definizione conciliativa/transattiva della lite, valorizzando l'attività svolta dopo l'accordo fino al rogito notarile e la complessità della vicenda. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'avvocata non avesse chiesto compenso per la fase decisionale né per l'attività transattiva; 2) violazione dell'art. 4, co. 1, d.m. 55/2014, contestando la maggiorazione massima del compenso per la fase decisionale e il rilievo attribuito al raggiungimento dell'accordo e alle difficoltà nella sua attuazione; 3) violazione dell'art. 4, co. 6, d.m. 55/2014, contestando l'aumento del 25% per la conciliazione/transazione, anche qui assumendo che tale voce non fosse stata richiesta e che l'attività si fosse esaurita nella mera precisazione di conclusioni congiunte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per mancata produzione dell'ordinanza impugnata, rilevando che la copia autentica era stata depositata. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva pronunciato oltre la domanda, ma si era limitato a qualificare l'attività professionale allegata e provata, liquidando un importo inferiore a quello richiesto. Ha respinto il secondo motivo affermando che la liquidazione dei compensi ex d.m. 55/2014, entro i parametri tabellari, è insindacabile in cassazione salvo mancanza di motivazione sullo scostamento; nel caso concreto il Tribunale aveva motivato la massima maggiorazione sulla base della complessità dell'attività, dell'assistenza resa fino al rogito e delle criticità emerse nel trasferimento immobiliare, attività svolta nell'ambito del procedimento di divorzio e non estranea ad esso. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 4, co. 6, d.m. 55/2014 per la conciliazione giudiziale/transazione, e irrilevante che la relativa voce non fosse stata espressamente richiesta, perché il giudice può qualificare l'attività dimostrata nei limiti della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto; non vi è violazione se il giudice si limita a qualificare l'attività allegata e provata entro il perimetro della domanda.
È il rito utilizzato per la liquidazione del compenso professionale dell'avvocato.
La liquidazione del compenso entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione, salvo che il giudice discosti ulteriormente i valori senza adeguata motivazione.
art. 4, co. 4, lett. d), d.m. 55/2014
Nella fase decisionale vanno considerate anche le attività successive alla decisione che non rientrano nella fase esecutiva.
In caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia il compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
Le critiche rivolte all'accertamento di fatto del tribunale non integrano violazione di legge e potrebbero semmai essere veicolate come vizio motivazionale, nei limiti consentiti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Non vi è ultrapetizione quando, in un giudizio di liquidazione del compenso professionale, il giudice riconosce una voce tariffaria non espressamente indicata in parcella, purché l'attività risulti allegata e provata e la liquidazione resti entro il perimetro della domanda.
- Nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, il giudice può collocarsi tra i valori tabellari minimi e massimi secondo una valutazione discrezionale dell'attività svolta; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica della decisione e alla presenza di motivazione quando vi sia scostamento o aumento ulteriore.
- Ai fini della fase decisionale possono essere considerate anche le attività successive alla decisione, se non riconducibili alla fase esecutiva, quando siano funzionalmente collegate alla definizione del giudizio.
- La conciliazione giudiziale o la transazione della controversia legittimano l'aumento del compenso previsto dalla tariffa anche quando l'accordo sia stato raggiunto nel corso del giudizio e recepito nelle conclusioni congiunte, senza che rilevi la mera contestazione della convenienza economica del risultato ottenuto.
- Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del fatto storico o della rilevanza concreta dell'attività difensiva non integrano violazione di legge, ma attengono, se del caso, al diverso vizio di omesso esame del fatto decisivo nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
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