Cassazione Civile, Ordinanza n. 18227/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento presso un CPR disposto dal questore, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 14 T.U. immigrazione per illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione, sostenendo che non fossero stati valutati i suoi legami familiari in Italia; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 13, comma 2-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 111 Cost., per omessa pronuncia sulla domanda di rigetto della convalida fondata sui rapporti familiari; (3) violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente della convalida, ridotta a formula di stile e priva di specifiche ragioni; (4) violazione degli artt. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, 125 c.p.c. e 111 Cost., per mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi terzo e quarto, assorbiti i primi due. Ha affermato che il trattenimento dello straniero è una misura che incide sulla libertà personale e, proprio per la riserva assoluta di legge e la mancanza di discrezionalità amministrativa, il provvedimento di convalida deve essere specificamente e adeguatamente motivato, verificando i motivi addotti e la loro congruenza con la finalità del rimpatrio. Nel caso concreto, la convalida del giudice di pace era sostanzialmente immotivata: prima una formula secca di convalida, poi una nota prestampata che si limitava ad affermare la sussistenza dei requisiti di legge senza indicare il concreto motivo di espulsione né confutare le deduzioni difensive sui legami familiari. La motivazione è stata ritenuta inferiore al "minimo costituzionale" e quindi il decreto è stato cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e compiuta motivazione, oltre che per le spese. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il ricorso era esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 Cost.
La libertà personale è tutelata da riserva assoluta di legge; la sua limitazione richiede presupposti e limiti rigidamente predeterminati dalla legge.
La convalida del trattenimento deve essere disposta con decreto motivato e la motivazione deve dare conto delle condizioni legittimanti la misura.
Invocato dal ricorrente quale parametro per contestare la mancata valutazione dei legami familiari nella fase antecedente alla convalida.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla richiesta difensiva relativa ai rapporti familiari.
art. 111 Cost.
La decisione giurisdizionale deve essere motivata; una motivazione solo apparente o inferiore al minimo costituzionale determina nullità.
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di una motivazione effettiva della misura di trattenimento.
Richiamato per la necessità della motivazione del provvedimento giudiziale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è esente.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione è una misura restrittiva della libertà personale ammessa solo nei casi e nei limiti rigidamente stabiliti dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa ulteriore.
- Il provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento deve essere concretamente motivato e deve verificare la specificità dei motivi posti a fondamento della richiesta, non potendo risolversi in formule di stile o in un mero richiamo alla sussistenza dei presupposti normativi.
- La motivazione è nulla quando non consente di comprendere quale sia il concreto presupposto di espulsione e non affronta, neppure per disattenderle, le deduzioni difensive rilevanti dell'interessato.
- Nei procedimenti contenziosi incidenti su diritti soggettivi, anche quando svolti in forma camerale, il difetto di motivazione del provvedimento del giudice di pace può integrare nullità del decreto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →