Cassazione Civile, Ordinanza n. 31833/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di una società sulla base della contestazione di fatture ritenute oggettivamente inesistenti. La contribuente sosteneva invece che le operazioni fossero reali oppure che le prestazioni fossero state rese a titolo gratuito dalla società emittente. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo legittima la motivazione per relationem dell'avviso, l'inesistenza delle operazioni e l'inidoneità della documentazione contabile e degli assegni prodotti a provare l'effettività delle operazioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR sul dedotto ultrapetitum della sentenza di primo grado, che avrebbe deciso su una questione diversa da quella oggetto dell'accertamento; 2) nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione del giudice tributario, per la medesima ragione; 3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla pubblicizzazione del marchio della contribuente da parte dell'emittente delle fatture; 4) e 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, quanto sia all'inesistenza delle operazioni sia al preteso difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando che la CTR aveva correttamente deciso sul thema decidendum effettivo, che il fatto storico dedotto non era decisivo e che la motivazione, pur essenziale, era sufficiente e non apparente; soprattutto, a fronte delle presunzioni poste a base dell'accertamento, gravava sulla contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni, onere non assolto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione e la nullità della sentenza del giudice tributario, ha ritenuto non decisivo e comunque non omesso il fatto relativo alla pubblicità del marchio, e ha affermato che la motivazione della CTR era essenziale ma non apparente, consentendo di comprendere la ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta non fondata perché il giudice di appello aveva deciso sul reale thema decidendum e aveva emendato l'eventuale errore del primo giudice.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibili le ragioni della decisione; nel caso di specie la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha esaminato le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
È richiamato solo per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma è richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, eventuali vizi della sentenza di primo grado non possono essere fatti valere autonomamente se la sentenza di appello ha sostituito integralmente la motivazione e la decisione di merito; le censure devono colpire la sentenza di secondo grado.
- La motivazione apparente ricorre solo quando il testo della sentenza non consente di percepire l'iter logico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non è nulla, anche se non affronta ogni argomento difensivo.
- Nel giudizio relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La regolarità formale della documentazione contabile e la mera prova dei pagamenti non sono, di per sé sole, sufficienti a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come inesistenti, se non corroborate da ulteriori elementi concreti.
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il fatto dedotto deve essere effettivamente trascurato dal giudice di merito e deve avere carattere decisivo; non basta che il giudice abbia dato una lettura diversa o ritenuto il fatto non idoneo a mutare l'esito della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31784/2025 del 05/12/2025
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31785/2025 del 05/12/2025
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31800/2025 del 05/12/2025
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31803/2025 del 05/12/2025
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31806/2025 del 05/12/2025
- ordinanza_civile · 5 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31809/2025 del 05/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →