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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26653/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un preavviso di fermo amministrativo fondato su numerose cartelle esattoriali. In primo grado aveva impugnato il preavviso e gli atti presupposti deducendo, soprattutto, vizi di notificazione delle cartelle. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività; in appello la CTR aveva invece ritenuto tempestiva l'impugnazione ma aveva rigettato nel merito, reputando regolari le notifiche di tutte le cartelle. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 7 l. n. 890/1982 e degli artt. 137 e ss. e 149 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di valutare la compatibilità costituzionale della disciplina di notificazione postale degli atti tributari, ritenuta meno garantista rispetto alla notificazione ordinaria e lesiva degli artt. 24 e 111 Cost. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, perché la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata introdotta solo in cassazione e non nei gradi di merito; ha anche sostenuto che, in ogni caso, le notifiche risultavano rituali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che un motivo diretto soltanto a sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, poiché la questione può essere rimessa al giudice solo se rilevante rispetto a una controversia ritualmente devoluta. Ha poi aggiunto che, comunque, la questione era manifestamente infondata, richiamando il precedente di legittimità che riconosce la legittimità della notificazione semplificata della cartella di pagamento mediante raccomandata diretta dell'agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in ragione della funzione pubblicistica della riscossione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come base formale del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte chiarisce che non è ammissibile come censura autonoma la sola prospettazione di una questione di costituzionalità della norma applicata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    la notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R è ritenuta una forma semplificata di notificazione legittima e giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione.

  • art. 7 l. n. 890/1982

    richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina speciale di notificazione, ma la Corte non ne accoglie la lettura.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    invocati dal ricorrente per raffronto con la notificazione ordinaria, ma ritenuti non ostativi alla disciplina speciale della riscossione.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel confronto tra disciplina ordinaria e notificazione postale degli atti tributari.

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude che la disciplina di notificazione speciale violi il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    la Corte esclude che la disciplina di notificazione speciale violi il principio del giusto processo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    viene applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella sola denuncia della illegittimità costituzionale della norma applicata, perché la questione di costituzionalità non costituisce di per sé un vizio del provvedimento impugnato.
  • La questione di legittimità costituzionale può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado solo se è rilevante e non manifestamente infondata in relazione a questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel giudizio.
  • In tema di riscossione tributaria, la notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento è legittima e si fonda sulla disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
  • La forma semplificata di notificazione prevista per la riscossione fiscale è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. perché giustificata dalla funzione pubblicistica dell'agente della riscossione e dall'esigenza di assicurare la pronta realizzazione del credito erariale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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