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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca poi succeduta da una società veicolo/cessionaria del credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, di un atto di donazione con cui alcuni soci e fideiussori avevano trasferito parte del loro patrimonio immobiliare a un congiunto, dopo la stipula di un mutuo fondiario e di aperture di credito in favore della società di cui erano soci. La banca sosteneva che l'atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore, integrando eventus damni e scientia damni. I convenuti avevano sostenuto, in appello e poi in cassazione, che il credito fosse assistito da ipoteca volontaria di valore capiente, che il giudice di merito non avesse correttamente valutato i beni gravati e che la revocatoria non potesse estendersi a crediti sorti dopo la donazione; inoltre deducevano un vizio formale della sentenza d'appello per la mancata indicazione, in epigrafe e nel dispositivo, della cessionaria del credito e della mandataria, nonché un'omessa pronuncia sulle spese. I motivi di ricorso erano quattro: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. per l'asserita omissione nell'intestazione; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese tra alcune parti; violazione dell'art. 2901 c.c. per errata valutazione dell'eventus damni, sostenendo la capienza dell'ipoteca e il valore del bene; violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto revocabile la donazione anche rispetto a crediti sorti successivamente e per non avere considerato l'asserita mancata prova del consilium fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché denunciava, in sostanza, un errore materiale; il secondo infondato perché non vi era instaurazione del rapporto processuale nei confronti delle parti indicate; il terzo inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo comunque emerso che l'ipoteca non gravava su tutti i debitori, che mancava prova del valore del bene ipotecato e che vi erano ulteriori ipoteche preesistenti; il quarto inammissibile perché non era stata censurata in appello la ratio relativa all'esistenza del consilium fraudis, con conseguente difetto di decisività della censura. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplinante l'azione revocatoria ordinaria; la Corte richiama la necessità di censurare specificamente le rationes decidendi relative ai presupposti dell'inefficacia dell'atto dispositivo e alla prova del pregiudizio per il creditore.

  • art. 2043 c.c.

    invocato in primo grado quale ulteriore base per il risarcimento del danno, ma non oggetto di decisiva elaborazione nel rigetto del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    la dedotta violazione per mancata indicazione di una parte in epigrafe/dispositivo è stata qualificata come denuncia di mero errore materiale.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la nullità della sentenza; la Corte esclude la fondatezza della doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese; la Corte non ravvisa la denunciata omissione.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per lamentare nullità della sentenza.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzato dai ricorrenti per contestare omessa/insufficiente motivazione e valutazione dei fatti; la Corte rileva comunque la mancanza di decisività delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per l'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando non attinge tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata: la mancata critica di una sola di esse rende il motivo privo di decisività.
  • La deduzione di un vizio formale della sentenza per omissioni nell'intestazione o nel dispositivo non integra necessariamente nullità della decisione, se ciò che viene in realtà denunciato è un errore materiale.
  • In tema di revocatoria ordinaria, chi contesta l'eventus damni deve allegare e provare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo del debitore sia comunque capiente rispetto al credito azionato; la mera esistenza formale di un'ipoteca non basta se non se ne dimostra il valore effettivo e l'effettiva idoneità a soddisfare il creditore.
  • La censura sulla revocatoria è inammissibile se non affronta la specifica ratio del giudice di merito relativa alla scientia fraudis o al consilium fraudis, ove tale profilo sia stato posto a base della decisione e non sia stato specificamente devoluto in appello.
  • L'onere probatorio relativo alla capienza delle garanzie reali grava su chi le invoca per escludere il pregiudizio del creditore nell'azione revocatoria.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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