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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19957/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a una compagnia aerea una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver tempestivamente comunicato i dati dei passeggeri di un volo in arrivo dall'estero. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ritenendosi non provata una specifica richiesta dell'autorità; in appello la decisione veniva riformata, affermando che la sanzione si applica anche alla trasmissione tardiva dei dati, perché idonea a vanificare la finalità di controllo e prevenzione della norma, e che la richiesta potesse desumersi dal fatto stesso dell'invio, seppure in ritardo. Con il ricorso per cassazione la compagnia deduceva: 1) violazione della norma speciale e delle regole generali in tema di sanzioni, sostenendo che la fattispecie sanzionata riguardasse solo la mancata trasmissione e non anche il ritardo; 2) violazione delle norme interpretative, ribadendo che la legge punirebbe soltanto omessa o errata trasmissione, non quella tardiva; 3) violazione della disciplina sulla contestazione, sostenendo che non vi fosse stata contestazione immediata e che quella successiva fosse intempestiva. L'amministrazione resistente sosteneva la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disposizione speciale, letta in coerenza con la sua finalità di consentire l'immediato uso dei dati ai controlli di frontiera e di prevenire l'ingresso di soggetti indesiderati, sanzioni non solo la mancata trasmissione ma anche la trasmissione tardiva, perché entrambe frustrano la ratio della norma. Ha inoltre ritenuto non implausibile il ragionamento inferenziale della Corte d'appello circa l'esistenza di una richiesta dell'autorità, desunta dall'avvenuto invio, sia pure tardivo, dei dati. Quanto alla terza censura, ha escluso la necessità di contestazione immediata, rilevando che la contestazione è avvenuta entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge n. 689 del 1981 e che il ritardo nella contestazione immediata, in materia di sanzioni amministrative non stradali, non determina nullità se la notifica del verbale avviene nel termine di legge. Ha quindi confermato la sanzione e condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 D. Lgs. n. 144 del 2007

    impone la comunicazione telematica dei dati dei passeggeri in modo da assicurarne l'immediato utilizzo per i controlli di polizia di frontiera; la tardiva comunicazione frustra la finalità della norma

  • art. 5 D. Lgs. n. 144 del 2007

    primo comma; secondo comma

    la sanzione si applica non solo quando i dati non siano trasmessi, ma anche quando siano trasmessi in ritardo, incompleti o errati

  • art. 1 L. n. 689 del 1981

    richiamato quale disciplina generale delle sanzioni amministrative, senza escludere l'applicazione della norma speciale

  • art. 14 L. n. 689 del 1981

    la contestazione della violazione deve avvenire entro 90 giorni; non è richiesta, fuori dalla materia stradale, la contestazione immediata a pena di nullità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura probatoria, ma ritenuto non decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte valorizza il ragionamento inferenziale del giudice di merito

  • art. 14 Preleggi

    richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione della norma, senza accoglimento della censura

  • art. 4 D. Lgs. n. 144 del 2007

    l'obbligo di cancellazione dei dati dopo 24 ore riguarda solo quelli non necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale, sicché non risulta lesa la difesa della compagnia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative previste per la mancata trasmissione di dati all'autorità, la condotta sanzionata può comprendere anche la trasmissione tardiva quando la norma sia funzionalmente diretta a garantire un utilizzo immediato delle informazioni per finalità di controllo e prevenzione.
  • Quando la fattispecie normativa è costruita in funzione di tutela preventiva e di controllo, l'adempimento non è utilmente eseguito se avviene oltre il momento in cui l'informazione deve poter essere immediatamente utilizzata dall'autorità.
  • La trasmissione di dati incompleti o errati conferma che la norma sanziona non solo l'omissione totale, ma più in generale il mancato raggiungimento dell'obiettivo informativo imposto al destinatario dell'obbligo.
  • In materia di sanzioni amministrative diverse da quelle stradali, la mancata contestazione immediata non comporta di per sé nullità del procedimento, se la contestazione o notificazione avviene nel termine di legge previsto per l'accertamento.
  • Il giudice di legittimità può ritenere congrua una motivazione fondata su un ragionamento inferenziale del giudice di merito, quando sia logicamente coerente con le risultanze acquisite e non manifestamente implausibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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