Cassazione Civile, Ordinanza n. 19957/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata a una compagnia aerea una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver tempestivamente comunicato i dati dei passeggeri di un volo in arrivo dall'estero. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ritenendosi non provata una specifica richiesta dell'autorità; in appello la decisione veniva riformata, affermando che la sanzione si applica anche alla trasmissione tardiva dei dati, perché idonea a vanificare la finalità di controllo e prevenzione della norma, e che la richiesta potesse desumersi dal fatto stesso dell'invio, seppure in ritardo. Con il ricorso per cassazione la compagnia deduceva: 1) violazione della norma speciale e delle regole generali in tema di sanzioni, sostenendo che la fattispecie sanzionata riguardasse solo la mancata trasmissione e non anche il ritardo; 2) violazione delle norme interpretative, ribadendo che la legge punirebbe soltanto omessa o errata trasmissione, non quella tardiva; 3) violazione della disciplina sulla contestazione, sostenendo che non vi fosse stata contestazione immediata e che quella successiva fosse intempestiva. L'amministrazione resistente sosteneva la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disposizione speciale, letta in coerenza con la sua finalità di consentire l'immediato uso dei dati ai controlli di frontiera e di prevenire l'ingresso di soggetti indesiderati, sanzioni non solo la mancata trasmissione ma anche la trasmissione tardiva, perché entrambe frustrano la ratio della norma. Ha inoltre ritenuto non implausibile il ragionamento inferenziale della Corte d'appello circa l'esistenza di una richiesta dell'autorità, desunta dall'avvenuto invio, sia pure tardivo, dei dati. Quanto alla terza censura, ha escluso la necessità di contestazione immediata, rilevando che la contestazione è avvenuta entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge n. 689 del 1981 e che il ritardo nella contestazione immediata, in materia di sanzioni amministrative non stradali, non determina nullità se la notifica del verbale avviene nel termine di legge. Ha quindi confermato la sanzione e condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 D. Lgs. n. 144 del 2007
impone la comunicazione telematica dei dati dei passeggeri in modo da assicurarne l'immediato utilizzo per i controlli di polizia di frontiera; la tardiva comunicazione frustra la finalità della norma
art. 5 D. Lgs. n. 144 del 2007
primo comma; secondo comma
la sanzione si applica non solo quando i dati non siano trasmessi, ma anche quando siano trasmessi in ritardo, incompleti o errati
richiamato quale disciplina generale delle sanzioni amministrative, senza escludere l'applicazione della norma speciale
la contestazione della violazione deve avvenire entro 90 giorni; non è richiesta, fuori dalla materia stradale, la contestazione immediata a pena di nullità
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura probatoria, ma ritenuto non decisivo
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte valorizza il ragionamento inferenziale del giudice di merito
art. 14 Preleggi
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione della norma, senza accoglimento della censura
art. 4 D. Lgs. n. 144 del 2007
l'obbligo di cancellazione dei dati dopo 24 ore riguarda solo quelli non necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale, sicché non risulta lesa la difesa della compagnia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative previste per la mancata trasmissione di dati all'autorità, la condotta sanzionata può comprendere anche la trasmissione tardiva quando la norma sia funzionalmente diretta a garantire un utilizzo immediato delle informazioni per finalità di controllo e prevenzione.
- Quando la fattispecie normativa è costruita in funzione di tutela preventiva e di controllo, l'adempimento non è utilmente eseguito se avviene oltre il momento in cui l'informazione deve poter essere immediatamente utilizzata dall'autorità.
- La trasmissione di dati incompleti o errati conferma che la norma sanziona non solo l'omissione totale, ma più in generale il mancato raggiungimento dell'obiettivo informativo imposto al destinatario dell'obbligo.
- In materia di sanzioni amministrative diverse da quelle stradali, la mancata contestazione immediata non comporta di per sé nullità del procedimento, se la contestazione o notificazione avviene nel termine di legge previsto per l'accertamento.
- Il giudice di legittimità può ritenere congrua una motivazione fondata su un ragionamento inferenziale del giudice di merito, quando sia logicamente coerente con le risultanze acquisite e non manifestamente implausibile.
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