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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28424/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una concessione in project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico. Nel 2007 fu stipulata una convenzione con un’appendice che prevedeva, a carico del Comune, il pagamento di un importo per i maggiori costi dell’opera conseguenti a modifiche progettuali. Nel 2009 la società concessionaria e una società di progetto cedettero a una banca un credito di 300.000 euro a valere su tale importo, con autorizzazione del Comune al pagamento alla cessionaria. Successivamente una delle società fu dichiarata fallita, la concessione fu poi revocata dal Comune per inadempimenti, e il fallimento agì per far dichiarare inefficace la cessione ex art. 2901 c.c. e ottenere la condanna del Comune al pagamento della somma ceduta. Il Tribunale accolse solo la revocatoria ma respinse la condanna del Comune; la Corte d’appello, invece, condannò il Comune al pagamento in favore del fallimento. Nel ricorso per cassazione il Comune dedusse: violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione/carenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l’interpretazione dell’appendice contrattuale come pagamento anticipato/acconto; nullità per contrasto con norme imperative che imporrebbero il collaudo; violazione dell’art. 114 d.P.R. 554/1999, dell’art. 12 r.d. 2440/1923, dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 100 c.p.c.; asserito giudicato esterno e difetto di giurisdizione in relazione alla disciplina dell’indennizzo da revoca della concessione; violazione degli artt. 156 e 158 d.lgs. 163/2006 e degli artt. 1458 e 1460 c.c.; ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello pronunciato su un indennizzo anziché su un corrispettivo; infine, vizio di motivazione e contraddittorietà. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che presupponevano che la sentenza avesse condannato il Comune a titolo di indennizzo ex art. 158 d.lgs. 163/2006, chiarendo invece che la condanna era stata pronunciata a titolo di corrispettivo contrattuale per le opere aggiuntive. Ha poi accolto i motivi quarto e settimo: in presenza della revoca della concessione per pubblico interesse, il rapporto è interamente disciplinato dall’art. 158 d.lgs. 163/2006 e non residua un autonomo diritto al corrispettivo contrattuale per opere non ancora completate, perché l’unica pretesa azionabile è quella indennitaria prevista dalla norma e tale pretesa, nel caso concreto, non era esaminabile in sede ordinaria per il giudicato sulla giurisdizione amministrativa. Ne consegue che il credito considerato nella sentenza impugnata non era effettivamente esistente come corrispettivo, venendo meno il presupposto dell’azione revocatoria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sulla premessa che la Corte d’appello avesse riconosciuto un indennizzo ex art. 158 d.lgs. 163/2006; ha invece accolto il quarto e il settimo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che la fattispecie era interamente regolata dall’art. 158 d.lgs. 163/2006, poiché la concessione era stata revocata per motivi di pubblico interesse. In tale quadro non sopravvive un autonomo credito contrattuale per il corrispettivo delle opere aggiuntive non completate. Poiché il credito oggetto della cessione revocata era, secondo la ricostruzione data in sentenza, proprio quel corrispettivo, venendo meno la sua esistenza/esigibilità viene meno anche il pregiudizio alla garanzia patrimoniale necessario per la revocatoria. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 37-quater legge 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato quale base normativa della procedura di finanza di progetto che ha originato la concessione

  • art. 37-quinquies legge 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato in relazione alla costituzione della società di progetto subentrata alla concessionaria originaria

  • art. 2901 c.c.

    invocato per la revocatoria dell’atto di cessione del credito; la Corte rileva che, venuto meno il credito considerato, viene meno il presupposto del pregiudizio alla garanzia patrimoniale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dal Comune come eccezione di inadempimento

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei punti in cui il ricorso la deduceva in modo non pertinente; accoglie però i motivi solo nella parte in cui la qualificazione giuridica del credito era errata

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma la censura è giudicata inammissibile perché mirava solo a ottenere una diversa interpretazione di merito

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, con la stessa sorte del motivo

  • art. 1421 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della clausola interpretata come pagamento senza collaudo; il motivo è assorbito

  • art. 114 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato dal ricorrente in tema di pagamenti in corso d’opera e collaudo

  • art. 12 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato dal ricorrente quale norma imperativa sul collaudo nei lavori pubblici

  • art. 133 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato dal ricorrente nel dedurre il difetto di giurisdizione in materia di indennizzo da revoca

  • art. 141 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato dal ricorrente tra le norme sul collaudo delle opere pubbliche

  • art. 156 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato per la disciplina del project financing e della società di progetto

  • art. 158 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    la Corte afferma che la concessione revocata per pubblico interesse è interamente disciplinata da questa norma; in tale ipotesi residuano solo i rimborsi e l’indennizzo previsti dalla disposizione, non un autonomo corrispettivo contrattuale per opere non completate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire, argomento respinto in quanto fondato su una premessa giuridica errata

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 1, 3, 4 e 5

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione utilizzata per qualificare le censure

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti di specificità del ricorso e di localizzazione degli atti

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in tema di oneri di deposito e indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al ricorso per motivi di giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato congiuntamente all’art. 111 Cost. per il ricorso avverso la sentenza amministrativa

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato in relazione al ricorso per motivi di giurisdizione

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato per il nulla osta preventivo alla cessione del credito

  • art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato dal fallimento come base del nulla osta alla cessione

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla natura del credito dopo la revoca

  • art. 81 l. fall.

    richiamato in sentenza quanto all’opponibilità dell’inadempimento al fallimento

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dal ricorrente per analogia con l’indennizzo da revoca, tesi disattesa

  • art. 12, comma 4, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato nel terzo motivo come norma imperativa sul collaudo

  • art. 187 ss. d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    richiamato dal ricorrente in materia di collaudo e verifica delle opere

Massime di principio

  • Nel project financing, se la concessione è revocata per motivi di pubblico interesse, la disciplina applicabile è quella speciale dell’art. 158 del d.lgs. 163/2006, che assorbe e sostituisce le pretese contrattuali incompatibili con la revoca, limitando le spettanze ai rimborsi e all’indennizzo tipizzati dalla norma.
  • Quando la domanda azionata in giudizio è costruita come credito contrattuale, non è consentito sostenerne la sopravvivenza oltre la revoca della concessione mediante una diversa qualificazione meramente artificiosa del medesimo importo come corrispettivo anticipato, se il rapporto complessivo è ormai caducato per effetto del provvedimento di revoca.
  • In cassazione, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se muove da una ricostruzione non corrispondente alla reale ratio della decisione di merito o confonde le difese e le controeccezioni con il contenuto della domanda o delle eccezioni in senso stretto.
  • La denuncia di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzata per rimettere in discussione la qualificazione giuridica della fattispecie o per sollecitare una diversa lettura degli atti; il vizio è configurabile solo per il mancato esame di un preciso fatto storico, discusso e decisivo.
  • L’interpretazione del contratto e la qualificazione giuridica del rapporto sono piani distinti: la prima appartiene all’accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la seconda consiste nella sussunzione della fattispecie nella disciplina legale e può essere scrutinata in cassazione.
  • La revocatoria ordinaria presuppone l’esistenza di un credito del disponente o del creditore attore e il pregiudizio alla garanzia patrimoniale; se il credito dedotto in giudizio viene meno perché il titolo contrattuale è caducato dalla revoca della concessione, viene meno anche il fondamento dell’azione revocatoria.
  • Nei contratti di concessione di lavori pubblici, il richiamo a pagamenti in corso d’opera o a importi legati a opere non ancora completate non consente di eludere la disciplina speciale della revoca della concessione, che impone di verificare se il credito sia ancora dovuto in base alla normativa pubblicistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniTransazioneInadempimentoAccertamento del passivo
RamiEsecuzioniProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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