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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07343/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un’azione proposta dal fallimento per ottenere l’inefficacia, nei confronti della massa, di un atto notarile del 30 novembre 2005 con cui il coniuge dell’imprenditore fallito aveva ricevuto in donazione la quota indivisa del 50% di un immobile. La Corte d’appello aveva già respinto il gravame della donataria contro la decisione di primo grado favorevole al fallimento. In cassazione la ricorrente deduceva sei motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del fallito, assumendone la qualità di litisconsorte necessario; 2) e 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che nella revocatoria fallimentare l’onere di provare lo stato di insolvenza al tempo dell’atto spettava al curatore e che essa non avrebbe dovuto provare la propria inscientia decoctionis, poiché il fallimento non aveva assolto al proprio onere; 4) violazione dell’art. 210 c.p.c. per il rigetto dell’istanza di esibizione delle scritture contabili del 2005; 5) violazione dell’art. 2711 c.c. con censure analoghe sull’esibizione della contabilità; 6) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una sentenza penale che avrebbe mostrato l’emersione dello stato di insolvenza solo dal 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché fondato su un fatto nuovo non devoluto in appello e comunque estraneo all’oggetto dell’azione revocatoria, nonché perché l’atto di fondo patrimoniale richiamato sarebbe successivo alla dichiarazione di fallimento e quindi inopponibile alla massa; i motivi secondo e terzo perché introducevano per la prima volta in cassazione questioni miste di fatto e di diritto e comunque muovevano da un presupposto errato, poiché nello schema della revocatoria fallimentare lo stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto; i motivi quarto e quinto perché l’ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice, non sindacabile in cassazione, e perché l’istanza era meramente esplorativa; il sesto motivo per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato la produzione e discussione del documento nel giudizio di merito né spiegato la sua decisività rispetto alla propria inscientia decoctionis alla data dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 69 l. fall.

    domanda ex art. 69 l. fall.

    è il fondamento dell’azione del fallimento volta a far dichiarare inefficace l’atto compiuto dal coniuge del fallito; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della decisione di merito, ma conferma l’impostazione secondo cui l’azione riguarda l’inefficacia dell’atto dispositivo impugnato.

  • artt. 101, 102 e 354 c.p.c.

    sono invocati per sostenere la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte reputa il motivo inammissibile perché basato su un fatto non devoluto e comunque irrilevante rispetto all’oggetto del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per contestare la valutazione delle prove e la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte considera tali censure inammissibili, anche perché muovono da una premessa errata sulla necessità di provare lo stato di insolvenza nel periodo sospetto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non lo ritiene decisivo poiché la critica mira a introdurre nuove questioni e si scontra con la presunzione operante nella revocatoria fallimentare.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per affermare che il curatore dovesse provare lo stato di insolvenza e che la convenuta dovesse provare solo la propria inscientia; la Corte osserva che, nelle azioni revocatorie fallimentari, lo stato di insolvenza nel c.d. periodo sospetto è presunto.

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione è qualificato come potere istruttorio discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre la richiesta può essere ritenuta esplorativa se non è dimostrato che il documento sia idoneo a provare il fatto decisivo e che non vi siano altri mezzi istruttori.

  • art. 2711 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto all’esibizione delle scritture contabili; la Corte ribadisce che la mancata ammissione dell’esibizione non è censurabile come violazione di legge e che, in concreto, l’istanza era esplorativa.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    è richiamato quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure fondate su fatti nuovi, se la questione di fatto o mista di fatto e diritto non risulta già devoluta al giudice di merito e trattata nella sentenza impugnata.
  • Nell’azione revocatoria fallimentare lo stato di insolvenza dell’imprenditore nel periodo sospetto opera come dato presunto, sicché non può essere impostata la difesa come se il curatore dovesse sempre provarne l’esistenza in concreto secondo le regole ordinarie dell’art. 2697 c.c.
  • Chi contesta il rigetto di un’istanza istruttoria deve dedurre specificamente la decisività della prova non ammessa e spiegare perché il fatto non sarebbe stato altrimenti provabile; la mera denuncia di violazione di legge non è sufficiente a censurare il mancato esercizio di un potere istruttorio discrezionale.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Un documento successivo al fallimento o comunque non adeguatamente introdotto e discusso nel processo di merito non può essere valorizzato in cassazione come fatto decisivo senza una rigorosa dimostrazione della sua produzione, del contraddittorio e della effettiva decisività rispetto al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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