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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46215/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma del primo giudice, ha confermato condanne per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), estorsioni aggravate (anche con metodo mafioso, art. 416-bis.1) e detenzione/cessione di stupefacenti; le censure articolano profili di violazione di legge e vizio di motivazione (art. 192 c.p.p.) relativi alla presunta insufficienza o genericità delle prove (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese), al travisamento della prova, alla mancata prova dell'intraneità di taluni imputati al clan, alla inesistenza del requisito della forza intimidatrice nelle condotte contestate, alla mancanza di motivazione sull'aumento di pena per continuazione esterna e a presunte omissioni procedurali (es. mancata verifica di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che molte doglianze fossero deduzioni di merito o generiche e prive della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., che la Corte non può risvalutare i fatti e le prove se non per macroscopici vizi di motivazione. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito, anche in ragione della doppia conforme (Tribunale e Corte d'Appello) e dell'utilizzo coerente di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri. Per Luigi Coviello il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiama il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi specifici; la Corte ha rilevato che molti motivi erano generici o non consentiti, con conseguente inammissibilità

  • art. 591 c.p.p. lett. c)

    Stabilisce le cause di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto mancasse la specificità necessaria per i motivi dedotti

  • art. 192 c.p.p.

    Richiama i principi di motivazione delle sentenze e le censure possibili in Cassazione: i vizi deducibili sono la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; la Corte ha escluso sindacato su valutazioni di merito non macroscopiche

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente l'appartenenza e la permanenza operativa del clan alla luce della precedente sentenza del 2017 e del compendio probatorio valutato dai giudici di merito

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per utilizzo del metodo mafioso nell'estorsione; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la qualificazione aggravata dalle corti di merito sulla base degli elementi indiziari e delle intercettazioni

  • art. 73 comma 1 e 1-bis d.P.R. 309/90

    Previsione relativa al traffico di stupefacenti; richiamata nei motivi relativi al capo F e valutata dalla Corte di merito nella ricostruzione dei fatti

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Reato grave in relazione al quale la Corte di appello aveva già operato incrementi per continuazione esterna riferiti a pregresse condanne; la Cassazione ha ritenuto corretta la logica applicativa dell'aumento

  • art. 81 c.p.

    Regola il cumulo e la continuazione delle pene; la Corte ha ritenuto legittimo l'incremento per continuazione esterna operato dalla Corte di Appello, con adeguata distinzione dei reati ponderati

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la determinazione in sede di merito rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in Cassazione se congrua e vicina al minimo edittale

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione all'obbligo di verificare cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto il motivo relativo a tale omissione generico e non adeguatamente specificato

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020

    Richiamata per le forme del procedimento; la Corte ha dato atto della procedura seguita

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e consentiti dalla legge processuale: censure generiche o richieste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili
  • La Corte di legittimità non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione macroscopici (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
  • La presenza di una doppia conforme (giudice di primo grado e Corte d'Appello) rafforza la tenuta della ricostruzione e agevola il rigetto del ricorso in Cassazione
  • Per i reati di tipo mafioso è possibile fondare la continuità operativa del sodalizio anche sulla precedente sentenza irrevocabile e su un compendio probatorio composto da dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri, purché la motivazione sia logica e puntuale
  • Le contestazioni sulla credibilità dei collaboratori di giustizia o sull'interpretazione delle intercettazioni devono indicare vizi di motivazione evidenti e non limitarsi a una rivalutazione alternativa dei fatti
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata e prossima al minimo, difficilmente sarà riformabile in sede di legittimità
  • Richieste procedurali relative a cause di non punibilità richiedono elementi concreti e specifici per essere accolte in Cassazione; l'eccezione generica è inammissibile

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