Cassazione Civile, Ordinanza n. 03792/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU emesso per l’anno 2012 nei confronti di una società che gestiva un centro commerciale integrato. In primo e secondo grado è stata ritenuta legittima la pretesa impositiva sulla base della qualificazione della società come soggetto gestore dei servizi comuni, con conservazione della disponibilità del centro e mancato assolvimento dell’obbligo dichiarativo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare il presupposto impositivo gravava sul Comune/ente impositore e non sulla contribuente, e che la CTR le aveva illegittimamente addebitato un obbligo di rappresentazione delle unità locate e degli spazi occupati; 2) violazione dell’art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993, deducendo che non era soggetto passivo per le superfici locate, non per parti comuni, e che la pretesa non aveva dimostrato che la superficie tassata fosse quella comune; 3) violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione apodittica e omesso esame della questione se il presupposto impositivo riguardasse le superfici in proprietà oppure gli spazi comuni; 4) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 2909 c.c., lamentando che l’avviso non indicasse specificamente le superfici tassate, gli estremi catastali e le delibere tariffarie, elementi che sarebbero emersi solo in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e, per il quarto motivo, inammissibile. Ha confermato che, nei centri commerciali integrati, la disciplina dell’art. 63 d.lgs. 507/1993 distingue tra soggetto tenuto al tributo per i locali in uso esclusivo e soggetto responsabile del versamento per i locali e aree di uso comune. Ha rilevato che la CTR aveva correttamente valorizzato i contratti di locazione prodotti dalla stessa contribuente, secondo il principio di acquisizione processuale, senza invertire l’onere della prova. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata e ha osservato che la censura sulla motivazione dell’avviso di accertamento era formulata in modo astratto, senza riportare i passaggi dell’atto impugnato né specificare il preteso giudicato violato. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, senza regolazione delle spese per mancata difesa dell’intimata.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il peso probatorio a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non vi è violazione se il giudice utilizza prove ritualmente acquisite, anche prodotte dalla parte su cui il fatto non grava.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per i centri commerciali integrati la soggettività passiva del tributo resta in capo agli occupanti o detentori dei locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni risponde del versamento per le parti comuni e, secondo la ricostruzione della Corte, la fattispecie concreta è stata ricondotta a tale disciplina.
art. 111 Cost.
La censura sulla motivazione non è accolta quando la sentenza di merito espone in modo compiuto l’accertamento del presupposto impositivo e la qualificazione giuridica della fattispecie.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L’avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, ma la censura in cassazione richiede la specifica riproduzione dei passaggi dell’atto che si assumono carenti o erroneamente interpretati.
La deduzione del giudicato è inammissibile se il ricorrente non indica quale giudicato sarebbe stato violato e in che modo.
L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati e illustrati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice può fondare il proprio convincimento su documenti prodotti dalla parte che li ha depositati, in virtù del principio di acquisizione processuale, senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce in modo errato il carico probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o il diverso peso assegnato agli elementi documentali.
- Per i centri commerciali integrati, ai fini della TARSU/TIA/TARES, occorre distinguere tra locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori e locali/aree di uso comune: il gestore dei servizi comuni risponde del versamento, mentre la soggettività passiva del tributo resta riferita agli occupanti dei locali esclusivi.
- La censura di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in cassazione richiede la puntuale riproduzione del contenuto dell’atto e l’indicazione specifica delle parti ritenute mancanti o incongrue; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- L’interpretazione dei contratti è attività di merito e non può essere sindacata in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che il ricorrente deve specificamente indicare e collegare agli errori decisivi del giudice di merito.
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