Cassazione Civile, Ordinanza n. 17884/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una banca ha proposto opposizione allo stato passivo di una società assoggettata ad amministrazione straordinaria, contestando il diniego della prededuzione su un credito di oltre 1,3 milioni di euro, già ammesso al chirografo. Il credito era maturato prima dell'avvio dell'amministrazione straordinaria, in relazione a precedenti affidamenti e fideiussioni, nel periodo in cui la società debitrice era stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex Codice antimafia e l'istituto era stato autorizzato a subentrare nei rapporti ex art. 56 d.lgs. 159/2011. La banca sosteneva che il credito dovesse conservare la prededuzione nella successiva procedura di amministrazione straordinaria, invocando la consecuzione tra le due procedure, i principi sulla prededuzione dei crediti di massa e il legittimo affidamento. Ha inoltre riproposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 l.fall. ove interpretato in senso ostativo al riconoscimento della prededuzione per crediti sorti nelle procedure del Codice antimafia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non esiste consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex Codice antimafia e amministrazione straordinaria, perché si tratta di procedure diverse per presupposti, destinatari e finalità; inoltre la disciplina della prededuzione dell'art. 111 l.fall. non si applica automaticamente ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria. La prededuzione riconosciuta nella procedura di prevenzione non si trasferisce alla successiva procedura concorsuale, mancando un fenomeno giuridico unitario. La Corte ha ritenuto infondate anche le censure basate su interpretazione evolutiva, rinvio alle norme del Codice della crisi e tutela dell'affidamento. Nessuna statuizione sulle spese, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'autorizzazione al subentro dell'amministratore giudiziario nei rapporti precedenti.
indicato come norma che disciplina l'amministrazione giudiziaria quale misura di prevenzione, finalizzata alla prosecuzione dell'attività d'impresa fuori dal contesto illegale.
la previsione sui debiti prededucibili è riferita alla sola procedura di prevenzione e non si estende oltre di essa.
richiamato come norma che attribuisce la prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa dopo la dichiarazione di insolvenza.
richiamato come disposizione che riconosce la prededuzione anche nel fallimento successivo all'amministrazione straordinaria per i crediti di gestione e continuazione dell'impresa.
indicato quale norma di rinvio alla disciplina dell'amministrazione straordinaria.
la Corte esclude che il criterio dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali si applichi di per sé e integralmente ai crediti dell'amministrazione straordinaria.
ritenuto inconferente ai fini del riconoscimento della prededuzione invocato dalla ricorrente.
considerato non decisivo perché disciplina l'eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di aziende sequestrate o confiscate, senza incidere sul regime della prededuzione qui controversa.
richiamato come disciplina non utilizzabile per un'interpretazione evolutiva, data la discontinuità rispetto alla legge fallimentare.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
richiamato quale fonte dell'inserimento della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non fondato alla luce della diversità delle procedure.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non fondato.
art. 41 Cost.
invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non fondato.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro interposto per le norme CEDU e del Protocollo n. 1.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non fondato.
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non fondato.
Massime di principio
- Il fenomeno della consecuzione tra procedure non è configurabile quando i procedimenti abbiano presupposti, destinatari e finalità differenti e non siano volti a regolare una medesima situazione di dissesto dell'impresa.
- La prededuzione riconosciuta in una procedura non si trasferisce automaticamente a una procedura successiva e diversa se manca un continuum procedurale unitario e la disciplina di legge non prevede espressamente tale effetto.
- L'amministrazione giudiziaria ex Codice antimafia è una misura di prevenzione e non una procedura concorsuale: perciò non consente, di regola, di applicare alla successiva amministrazione straordinaria il regime di prededuzione maturato nel procedimento di prevenzione.
- Le norme sulla prededuzione contenute nella legge fallimentare non sono estensibili in modo generalizzato alle procedure di amministrazione straordinaria, salvo un espresso richiamo normativo o una disciplina specifica.
- Le esigenze di tutela dell'affidamento dei creditori non possono prevalere sulle scelte discrezionali del legislatore quando la diversità funzionale tra le procedure giustifichi un diverso trattamento dei crediti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17846/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17848/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17849/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17850/2025 del 02/07/2025
- ordinanza_civile · 2 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17851/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →