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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33540/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso. Conferma la sentenza di appello che aveva respinto l'impugnazione e mantenuto ferma la decisione di merito favorevole al locatore sulla pretesa creditoria. Dà inoltre atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna spesa di legittimità viene liquidata perché gli intimati non hanno svolto difese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile ad uso commerciale e dalle successive vicende negoziali tra locatore, conduttrice originaria e società subentrata nella gestione dell'esercizio. Il locatore otteneva un decreto ingiuntivo per canoni di locazione, oneri condominiali e quota di imposta di registro; seguivano opposizioni e domande riconvenzionali, incluse contestazioni sulla debenza dei canoni, sull'efficacia di un accordo transattivo che avrebbe ridefinito retroattivamente il rapporto e sulla pretesa nullità della cessione del contratto/ramo d'azienda. In appello, il soccombente sosteneva: 1) che la scrittura privata successiva contenesse una quietanza e una confessione stragiudiziale del pagamento dei canoni fino a giugno 2008, sicché non sarebbero stati dovuti i canoni richiesti per quel periodo; 2) che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, nonostante la dedotta ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione rileva che il primo motivo si limita a contrapporre la propria lettura della scrittura a quella del giudice di merito, senza indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo; il secondo motivo è ritenuto privo di interesse perché la sentenza di merito aveva solo richiamato i presupposti oggettivi del raddoppio, non la debenza soggettiva del contributo.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    La censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa senza indicare specificamente il canone ermeneutico violato e il punto del suo preteso errore applicativo.

  • artt. 1199, 2730, 2735 c.c.

    Le affermazioni contenute nella premessa della scrittura erano invocate come quietanza/confessione stragiudiziale, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la diversa interpretazione del giudice di merito, non adeguatamente censurata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il giudice dell'impugnazione può solo dare atto dei presupposti processuali oggettivi per il raddoppio del contributo unificato; la debenza concreta del contributo dipende dal presupposto soggettivo, che non è accertato dalla sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    In presenza di ricorso prima facie infondato, è superfluo disporre integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni di notifiche che comporterebbero solo dilazioni e aggravi inutili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che investe l'interpretazione di una clausola contrattuale, non basta richiamare in astratto i canoni ermeneutici: occorre indicare con precisione quale regola interpretativa sia stata violata e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Quando una clausola o una scrittura privata è suscettibile di più letture plausibili, la Cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella scelta dal giudice di merito, se quest'ultima è logicamente sostenibile.
  • La deduzione del valore confessorio o di quietanza di una dichiarazione contenuta in un accordo negoziale deve essere censurata, in cassazione, come vizio di violazione dei canoni legali di interpretazione; non è sufficiente una mera rilettura del testo.
  • In tema di contributo unificato, l'attestazione del giudice d'appello riguarda soltanto i presupposti processuali oggettivi del raddoppio; la verifica della concreta debenza soggettiva del tributo non spetta alla sentenza di impugnazione.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il giudice può evitare attività processuali superflue, compresa la rinnovazione di notifiche o l'integrazione del contraddittorio, quando ciò arrecherebbe solo ritardo senza utilità per il contraddittorio effettivo.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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