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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3612/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata a BELLOCCO ROCCO per il reato di estorsione (capo 42) con aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis e connessi). I motivi di ricorso in Cassazione contestavano: (1) manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e presunto travisamento della prova, soprattutto con riguardo all'interpretazione di intercettazioni e al ruolo del ricorrente nella vicenda (recupero del mezzo e riscossione del "pizzo"); (2) errata valutazione alla luce dell'art. 56, comma 3 cod. pen. (ipotesi di desistenza volontaria); (3) insufficiente o illogica motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; (4) carenza motivazionale quanto alle esigenze cautelari e mancata considerazione della presunzione di pericolosità (artt. 274 e 275 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale esauriente e non viziata da errori logicamente rilevabili in sede di legittimità; ha confermato la corretta valutazione delle intercettazioni e il loro collegamento con le dinamiche tra le cosche Bellocco e Pesce; ha escluso la fondatezza delle censure sulla trascrizione (errata battitura irrilevante rispetto al senso complessivo), ha giudicato inapplicabile la desistenza di cui all'art. 56, comma 3 per i motivi di tempo e contesto indicati dal Tribunale, ha ritenuto congrua la qualificazione dell'aggravante di tipo mafioso e ha condiviso la sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; nel caso la richiesta di riesame proposta nell'interesse del ricorrente era stata rigettata dal Tribunale.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo alla motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse invece adeguata e non viziata.

  • art. 56, comma 3 c.p.

    Istituto della desistenza volontaria: la Corte ha ritenuto che gli atti invocati dalla difesa non integrassero la desistenza perché riferibili a un momento successivo rispetto alla consumazione dell'azione estorsiva.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per il delitto commesso con metodo mafioso: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che le intercettazioni e il quadro indiziario dimostravano finalità di spartizione dei proventi e uso di metodo intimidatorio riconducibile all'agevolazione di consorterie mafiose.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme sulle misure cautelari e sulla presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3); la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata e che sussistessero esigenze cautelari concrete, supportate anche dal ruolo ricostruito per l'indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sull'inoltro di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • Le valutazioni di merito sui contenuti delle intercettazioni e sul quadro indiziario collegato a dinamiche associative mafiose sono riservate ai giudici di merito e la Cassazione verifica soprattutto la logica e l'esaustività della motivazione; censure generiche difficilmente prevalgono.
  • Errori formali o di battitura nella trascrizione di intercettazioni, se non alterano il significato complessivo del dialogo, sono generalmente ritenuti irrilevanti in sede di legittimità.
  • L'istituto della desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) richiede un'effettiva inattivazione dell'offesa o una condotta posteriore idonea a concretizzare la desistenza; atti successivi e contestuali di natura differente possono non assolvere a tale requisito.
  • Per l'aggravante di tipo mafioso è decisivo il contesto complessivo (finalità di profitto e uso dell'intimidazione derivante dal vincolo associativo); intercettazioni che mostrano spartizioni e riferimenti a "protection" possono essere valorizzate come elementi di conferma.
  • La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può sostenere la misura cautelare se non emergono elementi concreti e specifici in grado di confutarla.
  • In sede di riesame/impugnazione è utile proporre censure specifiche, con indicazione puntuale degli elementi di prova che si ritengono travisati; critiche generiche alla logica della motivazione hanno scarse probabilità di successo.

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