Cassazione Penale, Sentenza n. 3612/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata a BELLOCCO ROCCO per il reato di estorsione (capo 42) con aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis e connessi). I motivi di ricorso in Cassazione contestavano: (1) manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e presunto travisamento della prova, soprattutto con riguardo all'interpretazione di intercettazioni e al ruolo del ricorrente nella vicenda (recupero del mezzo e riscossione del "pizzo"); (2) errata valutazione alla luce dell'art. 56, comma 3 cod. pen. (ipotesi di desistenza volontaria); (3) insufficiente o illogica motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1; (4) carenza motivazionale quanto alle esigenze cautelari e mancata considerazione della presunzione di pericolosità (artt. 274 e 275 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale esauriente e non viziata da errori logicamente rilevabili in sede di legittimità; ha confermato la corretta valutazione delle intercettazioni e il loro collegamento con le dinamiche tra le cosche Bellocco e Pesce; ha escluso la fondatezza delle censure sulla trascrizione (errata battitura irrilevante rispetto al senso complessivo), ha giudicato inapplicabile la desistenza di cui all'art. 56, comma 3 per i motivi di tempo e contesto indicati dal Tribunale, ha ritenuto congrua la qualificazione dell'aggravante di tipo mafioso e ha condiviso la sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; nel caso la richiesta di riesame proposta nell'interesse del ricorrente era stata rigettata dal Tribunale.
Ground di cassazione relativo alla motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse invece adeguata e non viziata.
Istituto della desistenza volontaria: la Corte ha ritenuto che gli atti invocati dalla difesa non integrassero la desistenza perché riferibili a un momento successivo rispetto alla consumazione dell'azione estorsiva.
Aggravante per il delitto commesso con metodo mafioso: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che le intercettazioni e il quadro indiziario dimostravano finalità di spartizione dei proventi e uso di metodo intimidatorio riconducibile all'agevolazione di consorterie mafiose.
Norme sulle misure cautelari e sulla presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3); la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata e che sussistessero esigenze cautelari concrete, supportate anche dal ruolo ricostruito per l'indagato.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sull'inoltro di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sui contenuti delle intercettazioni e sul quadro indiziario collegato a dinamiche associative mafiose sono riservate ai giudici di merito e la Cassazione verifica soprattutto la logica e l'esaustività della motivazione; censure generiche difficilmente prevalgono.
- Errori formali o di battitura nella trascrizione di intercettazioni, se non alterano il significato complessivo del dialogo, sono generalmente ritenuti irrilevanti in sede di legittimità.
- L'istituto della desistenza volontaria (art. 56, comma 3 c.p.) richiede un'effettiva inattivazione dell'offesa o una condotta posteriore idonea a concretizzare la desistenza; atti successivi e contestuali di natura differente possono non assolvere a tale requisito.
- Per l'aggravante di tipo mafioso è decisivo il contesto complessivo (finalità di profitto e uso dell'intimidazione derivante dal vincolo associativo); intercettazioni che mostrano spartizioni e riferimenti a "protection" possono essere valorizzate come elementi di conferma.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può sostenere la misura cautelare se non emergono elementi concreti e specifici in grado di confutarla.
- In sede di riesame/impugnazione è utile proporre censure specifiche, con indicazione puntuale degli elementi di prova che si ritengono travisati; critiche generiche alla logica della motivazione hanno scarse probabilità di successo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →