Cassazione Penale, Sentenza n. 4604/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale che deduceva un'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal Tribunale: il fatto contestato sarebbe stato impropriamente inquadrato come reato previsto dall'art. 334 cod. pen., mentre, secondo il ricorrente, i fatti integrerebbero esclusivamente un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 213, comma 4, C.d.S., non emergendo attività volta a distruggere, disperdere o sottrarre definitivamente il bene alla confisca amministrativa ma solo mera circolazione del mezzo con deterioramento per usura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ritenendo che il motivo proposto involga la prova del fatto e costituisca una censura valutativa non consentita in questa sede. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l'impugnazione per erronea qualificazione è ammessa in Cassazione solo se la diversa qualificazione risulta ictu oculi palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso di specie non sussiste tale palese incongruenza, posto che il capo di imputazione per art. 334 cod. pen. conteneva la contestazione del deterioramento del mezzo fatto abusivamente circolare, questione di fatto la cui valutazione è sottratta al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che la sentenza era stata pronunciata su accordo delle parti ai sensi di tale articolo.
Norma penale che è stata utilizzata per inquadrare il fatto (deterioramento del bene). La Corte ritiene che la contestazione al capo di imputazione ricomprenda il deterioramento del mezzo, rendendo non manifestamente eccentrica la qualificazione penale.
Norma amministrativa richiamata dal ricorrente come alternativa. La Corte non ha ritenuto, a livello di sindacato di legittimità, che i fatti siano esclusivamente riconducibili a questo illecito, essendo la valutazione della concreta dinamica e del deterioramento questione di fatto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disposizione che limita i motivi di impugnazione in Cassazione contro sentenze pronunciate su richiesta delle parti, escludendo le censure che implichino sindacato sulla prova dei fatti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di questa limitazione.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
Norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis. La Corte richiama l'origine normativa della limitazione degli schemi di impugnazione per le sentenze su accordo.
Massime di principio
- Le censure di erronea qualificazione giuridica in Cassazione contro sentenze pronunciate su accordo delle parti sono ammesse solo se la diversa qualificazione risulta manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione (controllo 'ictu oculi').
- I ricorsi che, di fatto, contestano valutazioni probatorie o di fatto (ad es. se sia avvenuto un deterioramento nella misura necessaria per integrare il reato) sono inammissibili se proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis; tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito.
- Quando la fattispecie contestata nel capo di imputazione comprende elementi che possono legittimare la qualificazione penale, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere la valutazione probatoria.
- Se si ritiene che il fatto sia esclusivamente illecito amministrativo, il ricorrente in cassazione deve dimostrare in modo chiaro e immediato che la sentenza ha qualificato il fatto in modo del tutto estraneo alla contestazione; altrimenti la censura è inammissibile.
- Per i pubblici ministeri che intendono prospettare errori di qualificazione contro patteggiamenti, è strategico specificare perché la qualificazione penale sia manifestamente incongrua rispetto alla contestazione contenuta nell'atto di imputazione, fornendo elementi ex ante che mostrino l'inequivocabilità della diversa natura dell'illecito.
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