Sentenza del 08/05/2018 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IPOTECARIE - CATASTALI - Alla trascrizione del trust liberale auto-dichiarato si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.R. ha impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte ipotecarie e catastali, ritenendo dovute in misura proporzionale anziché fissa, per la trascrizione dell'atto di conferimento di beni immobili nel trust. Il contribuente sosteneva che il trust autodichiarato producesse esclusivamente un effetto di segregazione patrimoniale, senza trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali in favore dei beneficiari, e che quindi mancasse il presupposto per l'applicazione delle aliquote proporzionali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Aquila ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'atto impositivo. Ha stabilito che, nel caso concreto, il disponente rimaneva proprietario dei beni e che il trasferimento ai beneficiari sarebbe avvenuto soltanto alla scadenza del trust. Poiché al momento della trascrizione si realizzava soltanto una segregazione patrimoniale, senza effetti traslativi immediati, le imposte ipotecarie e catastali erano dovute in misura fissa. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1 e tariffa allegata
L'aliquota proporzionale si applica alla trascrizione di atti o sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.
Il criterio decisivo per stabilire se l'imposta ipotecaria sia fissa o proporzionale è rappresentato dagli effetti dell'atto, e in particolare dalla presenza o meno di effetti traslativi o della costituzione o trasferimento di diritti reali.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 2
L'imposta catastale è applicata in misura fissa per le volture dipendenti da atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.
In assenza di trasferimento immobiliare o di diritti reali, anche l'imposta catastale deve essere applicata in misura fissa.
Codice civile, art. 2645-ter
Atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche.
La norma è stata interpretata come diretta a rendere opponibile ai terzi una destinazione patrimoniale, senza determinare necessariamente il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale tipico in capo ai beneficiari.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47-49, convertito dalla L. n. 286/2006
La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni ha presupposti diversi rispetto alle imposte ipotecarie e catastali. Il suo richiamo nella normativa ipotecaria e catastale rileva principalmente per la determinazione della base imponibile delle imposte proporzionali e non consente, da solo, di qualificare come traslativo un atto che non produce effetti reali.
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenze n. 21614 del 26 ottobre 2016 e n. 975 del 17 gennaio 2018
La segregazione patrimoniale realizzata mediante un trust autodichiarato, in assenza di un trasferimento immediato della proprietà o di diritti reali, non costituisce presupposto per l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.
Massime di principio
- Per determinare se le imposte ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa o proporzionale occorre esaminare gli effetti giuridici concreti dell'atto, non la sua generica natura patrimoniale.
- Un trust autodichiarato nel quale il disponente conserva la proprietà dei beni e assume soltanto un vincolo di destinazione o segregazione, rinviando il trasferimento ai beneficiari a un momento successivo, non produce di regola effetti traslativi immediati.
- La sola segregazione patrimoniale e la trascrizione del vincolo per renderlo opponibile ai terzi non equivalgono necessariamente a un trasferimento di proprietà o alla costituzione di un diritto reale.
- L'applicazione dell'aliquota proporzionale richiede la verifica di un effettivo trasferimento immobiliare o di diritti reali; il semplice richiamo alla natura patrimoniale dell'operazione non è sufficiente.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sul contenuto effettivo delle clausole contrattuali: se l'atto prevede un trasferimento immediato della proprietà o di diritti reali, la conclusione può essere diversa e può rendersi applicabile l'imposizione proporzionale.
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