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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza di primo grado per genericità e carenza di motivazione, sostenendo che non fossero stati distinti adeguatamente gli elementi riferiti agli anni d'imposta 2007 e 2008. In particolare, lamentava la mancata o errata valutazione delle giustificazioni relative all'acquisto di un'autovettura, attribuito dall'Ufficio a un diverso periodo d'imposta, e all'acquisto di quote societarie. Contestava inoltre la ricostruzione sintetica del reddito e l'omessa considerazione delle disponibilità finanziarie derivanti dall'aiuto economico ricevuto da familiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico fondato sull'acquisto di quote societarie, sull'acquisto e possesso di autovetture e sulle relative spese di mantenimento. L'Ufficio aveva già ridotto la pretesa, tenendo conto delle spiegazioni fornite dal contribuente e dell'aiuto economico ricevuto dallo zio e dai genitori, nonché annullando parzialmente l'atto in autotutela. Secondo il giudice, il contribuente non ha fornito prove sufficienti a superare la presunzione di capacità contributiva né ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973

    L'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente persona fisica sulla base di elementi e circostanze certi.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di spese, acquisti e disponibilità patrimoniali che evidenzino una capacità contributiva incompatibile con il reddito dichiarato.

  • Art. 2728 del codice civile

    Le presunzioni legali dispensano colui a favore del quale sono stabilite dall'onere di provare il fatto cui la legge ricollega la presunzione.

    Il possesso o l'acquisto di beni individuati come indicatori di capacità contributiva può fondare una presunzione a carico del contribuente, salva la prova contraria.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso di accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti e documentati che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con risorse non rilevanti ai fini reddituali o già tassate.

Massime di principio

  • L'acquisto e il mantenimento di autovetture di elevato valore o potenza, così come l'acquisto di partecipazioni societarie, possono costituire indicatori di capacità contributiva e giustificare un accertamento sintetico.
  • Di fronte a un accertamento basato sul redditometro, non è sufficiente fornire dichiarazioni generiche o autocertificazioni: occorrono prove documentali, tracciabili e coerenti sull'origine delle somme utilizzate.
  • Le somme ricevute da familiari possono essere considerate dal giudice solo se adeguatamente dimostrate, ad esempio mediante bonifici, estratti conto, scritture o altri documenti che ne provino importo, provenienza e destinazione.
  • Il contribuente deve contestare analiticamente gli elementi utilizzati dall'Ufficio e distinguere chiaramente periodi d'imposta, beni, spese e fonti di finanziamento; la mera contestazione della genericità dell'accertamento non è sufficiente.
  • L'Amministrazione deve indicare gli elementi posti a fondamento della pretesa e i criteri di calcolo, ma, una volta fornita una motivazione comprensibile, l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'irrilevanza reddituale delle spese ricade sul contribuente.
  • La riduzione della pretesa in sede di contraddittorio o l'annullamento parziale in autotutela non comportano automaticamente l'illegittimità dell'accertamento residuo.

Testo integrale

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