Sentenza del 08/05/2018 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sono deducibili i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla T.A. S.r.l. l’utilizzo di fatture emesse dalla L.M. S.r.l., ritenuta una società interposta o cartiera, per operazioni soggettivamente inesistenti relative all’acquisto di autovetture. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione sia l’IVA detratta sia i costi dedotti ai fini delle imposte sui redditi, sostenendo che la società acquirente fosse consapevole del meccanismo fraudolento. La contribuente aveva contestato l’inesistenza soggettiva delle operazioni e aveva sostenuto la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti. In appello è stata esaminata anche l’eccezione di nullità dell’avviso per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 212/2000, dichiarata inammissibile perché non correttamente riproposta in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia. Ha confermato il recupero dell’IVA, ritenendo che la T.A. S.r.l. non potesse ignorare il ruolo di società cartiera della L.M. S.r.l., considerata l’assenza di una reale struttura aziendale, i prezzi inferiori a quelli di acquisto dal fornitore comunitario e il mancato versamento dell’IVA. Tuttavia, ha riconosciuto la deducibilità dei costi relativi alle autovetture. In base al nuovo testo dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, la mera riferibilità delle fatture a un soggetto diverso dall’effettivo venditore, anche se consapevole, non rende automaticamente indeducibile il costo. Poiché l’effettività, l’inerenza, la competenza, la certezza e la determinabilità dei costi non erano state validamente contestate, i costi sono stati ritenuti deducibili. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
Nella determinazione dei redditi (...) non sono ammessi in deduzione i componenti negativi relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
L’indeducibilità riguarda soltanto i costi direttamente utilizzati per realizzare un delitto non colposo. Non opera automaticamente per i costi esposti in fatture soggettivamente inesistenti, quando i beni o servizi siano stati effettivamente acquistati e utilizzati nell’attività d’impresa.
Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deduzione richiede il collegamento del costo con l’attività produttiva e il rispetto dei requisiti generali di inerenza, effettività, competenza, certezza e determinabilità.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
È punito (...) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (...) elementi passivi fittizi.
L’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti può integrare un reato fiscale, ma la rilevanza penale non determina da sola l’indeducibilità dei costi effettivamente sostenuti; occorre verificare il rapporto diretto tra il costo e l’attività delittuosa, oltre ai requisiti tributari ordinari.
Art. 12, ultimo comma, legge n. 212/2000
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
L’eccezione relativa alla violazione del termine deve essere tempestivamente riproposta in appello, principale o incidentale. Nel caso concreto è stata dichiarata inammissibile perché la contribuente si era limitata a chiedere la conferma della sentenza.
Art. 47 del D.L. n. 331/1993
La disciplina dell’IVA negli acquisti intracomunitari impone i correlati adempimenti contabili e il versamento dell’imposta; l’interposizione di un soggetto privo di operatività può determinare una detrazione indebita dell’IVA.
Art. 42 del D.L. n. 331/1993
La disposizione è richiamata in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati dalla società ritenuta cartiera e alla ricostruzione del meccanismo fraudolento IVA.
Massime di principio
- La fattura soggettivamente inesistente non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi: se il bene o servizio è stato realmente acquistato, è inerente all’attività e il costo è certo, determinato o determinabile e di competenza, la deduzione può essere riconosciuta.
- La consapevole partecipazione dell’acquirente alla fatturazione da parte di un soggetto diverso dall’effettivo venditore può incidere sulla detraibilità dell’IVA e può avere rilievo penale, ma non è sufficiente, da sola, a negare la deduzione del costo.
- Per recuperare un costo ai fini reddituali l’Amministrazione deve dimostrare, oltre alla falsità soggettiva della fattura, che il bene o servizio non sia stato effettivamente acquisito oppure che il costo non possieda i requisiti generali di deducibilità o sia stato direttamente utilizzato per un delitto non colposo.
- In materia di IVA, la prova dell’effettiva consegna della merce e del pagamento della fattura non basta necessariamente a conservare il diritto alla detrazione: il contribuente deve dimostrare di non sapere, né di poter sapere usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
- Indizi quali l’assenza di sede o struttura operativa del fornitore, prezzi anomali o inferiori a quelli di mercato, mancati versamenti IVA e modalità commerciali incoerenti possono dimostrare la consapevolezza dell’acquirente e giustificare il recupero dell’IVA.
- Le eccezioni processuali respinte in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello, anche in via incidentale; la semplice richiesta di conferma della sentenza può non essere sufficiente.
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