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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Savona

Iscrizione di ipoteca legale a cautela di crediti tributari - Necessità di preventiva intimazione di pagamento - Insussistenza - Validità/legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse illegittima perché effettuata senza una preventiva intimazione di pagamento. La questione riguardava l'interpretazione degli articoli 50 e 77 del D.P.R. 602/1973, in particolare se l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, fosse necessaria anche per procedere all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'iscrizione dell'ipoteca è stata ritenuta valida e legittima anche in assenza di una preventiva intimazione di pagamento, poiché l'art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente l'iscrizione dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, previsto dall'art. 50, comma 1. L'intimazione è invece necessaria nella diversa ipotesi disciplinata dall'art. 50, comma 2, quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia stato avviato il procedimento espropriativo.

Norme richiamate

  • Art. 77 D.P.R. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito tributario.

    La norma consente l'iscrizione ipotecaria dopo il decorso del termine previsto per il pagamento della cartella, senza richiedere una preventiva intimazione di pagamento.

  • Art. 50, comma 1, D.P.R. 602/1973

    Decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

    Il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella consente l'adozione dell'ipoteca prevista dall'art. 77, senza necessità di ulteriore intimazione.

  • Art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973

    Decorso un anno dalla notifica della cartella, senza che sia iniziato il procedimento di espropriazione.

    L'intimazione di pagamento è necessaria nella fase successiva, quando sia trascorso un anno dalla notifica della cartella senza l'avvio dell'espropriazione. Tale requisito non è automaticamente applicabile all'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • L'iscrizione di ipoteca a garanzia di un credito tributario può essere effettuata, in linea generale, dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella, anche senza una preventiva intimazione di pagamento.
  • Non bisogna confondere l'iscrizione ipotecaria con l'avvio dell'espropriazione forzata: l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, riguarda la prosecuzione dell'azione esecutiva dopo un anno dalla notifica della cartella, non necessariamente l'iscrizione dell'ipoteca.
  • Per valutare la legittimità dell'ipoteca occorre verificare soprattutto la regolare notifica della cartella, il decorso dei termini e l'esistenza del credito, distinguendo la misura cautelare ipotecaria dagli atti esecutivi.
  • La mancata intimazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'ipoteca; può rilevare solo se la legge la richiede per la specifica fase procedimentale concretamente adottata.

Testo integrale

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